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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Sviluppo Econ. 20/06/2013, n. 21303
Circ. Min. Sviluppo Econ. 20/06/2013, n. 21303
Circ. Min. Sviluppo Econ. 20/06/2013, n. 21303
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[Premessa] |
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A - Disposizioni generali |
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1. Premessa1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 R, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 giugno 2013 e in corso di pubblicazi |
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2. Definizioni2.1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Decreto»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 giugno 2013 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E |
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3. Risorse finanziarie disponibili3.1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al Decreto ammontano a: |
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4. Soggetti beneficiari4.1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 4.5, 4.6 e 4.7, le imprese, ivi incluse le start-up innovative: a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell’allegato 1 del Regolamento GBER; c) con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativamente alle agevolazioni di cui alla lettera B della presente circolare, ovvero con sede legale e operativa ubicata nei territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, relativamente alle agevolazioni di cui alla lettera C della presente circolare; d) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; e) in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta numerica e di p |
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5. Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa5.1. Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 R e successive modificazioni e integrazioni. 5.2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate a partire dal giorno 4 settembre 2013 ore 12.00. 5.3. Le domande presentate prima del termine di cui al punto 5.2 non sono prese in considerazione. 5.4. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto l |
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6. Concessione delle agevolazioni6.1. All’esito del procedimento istruttorio di cui ai punti 12 e 20, il Soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda. 6.2. Con riferimento alle domande presentate da startup innovative, il Comitato tecnico fornisce indicazioni e specificazioni al Soggetto Gestore in merito allo |
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7. Obblighi del beneficiario e vincoli sull’attività7.1. L’impresa beneficiaria si obbliga a: a) consentire, in ogni fase del procedimento, al Soggetto gestore, al Ministero e a soggetti da questi delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazion |
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B - Aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione |
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8. Ambito di applicazione e oggetto dell’intervento8.1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui al punto 4, aventi sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità region |
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9. Forma e intensità dell’aiuto9.1. L’importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna impresa beneficiaria è pari a euro 50.000,00, per un ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in favore di ciascuna impresa pari a euro 200.000,00 nell’arco di 4 anni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al punto 9.2. 9.2. Relativamente alle domande di agevolazioni presentate da start-up innovative, nel caso in cui l’impresa beneficiaria, all’atto della richiesta di erogazione di ciascuna quota annuale di contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo di cui all’art. 25, comma 2, lettera h), punto 1), del Decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comun |
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10. Costi ammissibili10.1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente lettera B i costi, sostenuti dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda e non oltre 4 anni dalla stessa data, connessi alla realizzazione del piano di impresa, riferiti a: a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa, ossia gli interessi derivanti da finanziamenti bancari ordinari concessi a tasso di mercato, fisso o variabile, ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione, stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http:/ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, maggiorato di 400 punti base in conformità alla Comunicazione della Commissione 2008/C14/02 concernente la revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; |
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11. Piano di impresa11.1. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7, secondo le mo |
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12. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione12.1. Le domande di agevolazione, corredate del piano d’impresa, sono valutate secondo l’ordine cronologico di invio telematico; la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto 6 è adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 R e successive modifiche e integrazioni, nei casi di richieste di cui all’art. 6 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis della suddetta legge n. 241/1990. 12.2. L’iter di valutazione, svolto nel rispetto della citata legge n. 241/1990, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolaz |
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13. Erogazione delle agevolazioni13.1. L’erogazione delle agevolazioni avviene in 4 quote annuali a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti nei primi 4 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, nel limite massimo complessivo per il quadriennio previsto nel provvedimento di concessione di cui al punto 6, fermi restando i limiti annui previsti dai punti 9.1 e 9.2. L’importo annuo del contributo erogato a ciascuna impresa beneficiaria non può comunque eccedere il 33% del contributo massimo complessivamente concesso al medesimo soggetto, così come riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al punto 6. 13.2. Le richieste di erogazione devono essere presentate, utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di conclusione della relativa annualità, pena la revoca delle agevolazioni concesse. 13.3. Tramite la medesima procedura informatica di |
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14. Cumulo delle agevolazioni14.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera B non sono cumulabili con altri aiuti concessi, an |
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15. Revoca delle agevolazioni15.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera B sono revocate nei seguenti casi: a) l’impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai punti 4.1, lettera c), e 4.5 prima di 4 anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; |
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C - Sostegno ai programmi di investimento effettuati da nuove imprese digitali e/o a contenuto tecnologico |
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16. Ambito di applicazione e oggetto dell’intervento16.1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui al punto 4, aventi sede legale e operativa ubicata nei territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, è riconosciuta un’agevolazione, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento direttamente connessi all’avvio dell’attività di impresa, a condizione che gli stessi: a) o |
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17. Forma e intensità dell’aiuto17.1. Ai soggetti di cui al punto 16.1, sono riconosciute, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis, le seguenti agevolazioni: a) contributo in conto impianti per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al punto 16.1; b) servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio dell’impresa. 17.2. Ai sensi di quanto previsto all’art. 3, comma 2, del Regolamento de minimis, ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni di cui al punto 17.1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dal medesimo soggetto a titolo di «de minimis» nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero di euro 100.000,00 nel c |
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18. Spese ammissibili18.1. Sono ammissibili le seguenti spese: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del programma di investimento; b) componenti hardware e software funzionali al progetto di investimento; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al |
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19. Piano di impresa19.1. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7 seco |
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20. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione20.1. Le domande di agevolazione, corredate del piano d’impresa, saranno valutate secondo l’ordine cronologico di invio telematico e in aderenza ai «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013, approvati dal Comitato di sorveglianza in relazione all’Obiettivo operativo «4.2.1.3: Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell’informazione - Azioni integrate per la società dell’informazione». La delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto 6 è adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazion |
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21. Erogazione delle agevolazioni21.1. L’erogazione del contributo avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, in non più di due stati di avanzamento lavori (di seguito SAL): a) un primo SAL, di importo non inferiore al 40% e non superiore all’80% delle spese complessivamente ammesse; b) un SAL a saldo pari all’importo residuo dell’investimento complessivamente ammesso, ovvero un’unica soluzione pari alla totalità dell’investimento ammesso. 21.2. È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40% del contributo complessivamente concesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al punto 5.7, e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello svilu |
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22. Sopralluogo di verifica e controlli periodici22.1. Il Soggetto gestore, anche a mezzo di società controllate, al fine di procedere all’erogazione del SAL a saldo, ovvero in un’unica soluzione, verifica la realizzazione del programma degli investimenti mediante un sopralluogo da effettuarsi presso la sede legale e/o operativa dell’impresa finanziata e, laddove necessario, presso i locali in cui è conservata la documentazione contabile |
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23. Cumulo delle agevolazioni23.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera C non sono cumulabili con altre agevolazioni, ivi |
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24. Revoca delle agevolazioni24.1. Le agevolazioni di cui alla presente lettera C sono revocate nei seguenti casi: a) l’impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai punti 4.1, lettera c), e 4.5 e al punto 17.3, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; b) l’impresa beneficiaria non abb |
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D - Monitoraggio e controllo degli interventi |
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25. Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione25.1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati. 25.2. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente Decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità. 25.3. l Soggetti beneficiari devono: |
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26. Informazioni e punti di contatto26.1. Tutte le informazioni saranno rese disponibili tramite: |
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27. Elenco allegatiAllegato 1 - Griglia dei punteggi dei criteri di valutazione (Aiuti di cui alla lettera B). |
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Allegato 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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