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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 06/03/2013
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D. Min. Sviluppo Econ. 06/03/2013
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 R e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, che prevede, in applicazione del predetto art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, l’istituzione di un regime di aiuto volto a sostenere i programmi d’investimento delle imprese e, in particolare, delle piccole imprese di nuova costituzione; Ritenuto opportuno integrare le predette disposizioni, prevedendo un autonomo regime di aiuto al fine di sostenere, tramite la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, la crescita di attività economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridion |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per cate |
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Art. 2. - Ambito di applicazione e finalità dell’intervento1. Al fine di creare le condizioni per la nascita di nuova imprenditorialità, di rafforzare la competitivit&a |
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Art. 3. - Risorse finanziarie disponibili1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammonta |
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Art. 4. - Soggetto gestore1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l’esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono affidati al Sogg |
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Art. 5. - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, le imprese, ivi incluse le start-up innovative: a) costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento GBER; c) con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, ovvero con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni dell’Obiettivo Convergenza, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo III; |
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TITOLO II - AIUTI IN FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE |
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Art. 6. - Aiuto per l’avvio di nuove imprese1. Ai soggetti beneficiari di cui all’art. 5 con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, è concesso un contributo in relazione ai costi sostenuti nei primi quattro anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che prevedono l’introduzione di nuove soluzioni organizzative o produttive e/o che sono orientati a nuovi mercati. 2. Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 5, commi 5, 6 e 7, nella circolare di cui all’art. 5, comma 9, sono riportate le attività economiche per le quali, relativamente ai settori della siderurgia, della costruzione navale e della produzione di fibre sintetiche, sono previste dalla vigente normativa comunitaria specifiche esclusioni o limitazioni per l’accesso alle agevolazioni. |
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Art. 7. - Costi ammissibili1. Sono ammissibili all’aiuto di cui al presente Titolo i seguenti costi, sostenuti dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda e non oltre quattro anni dalla stessa data: a) intere |
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Art. 8. - Presentazione delle domande e dei piani di impresa1. L’agevolazione di cui al presente Titolo è concessa sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le domande di agevolazione, corredate dai pian |
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Art. 9. - Istruttoria delle domande e criteri di valutazione1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle stesse, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al piano di impresa; |
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Art. 10. - Concessione ed erogazione delle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un provvedimento di concessione che ne regolamenta i tempi e le modalità di erogazione, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto e dalle successive indicazioni al riguardo fornite dal Ministero con la circolare di cui all’art. 5, comma 9. |
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Art. 11. - Cumulo delle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altri aiuti concessi, anche a ti |
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Art. 12. - Revoca delle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) l’impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai commi 1, lettera c), e 5 dell’art. 5 prima di quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; |
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TITOLO III - SOSTEGNO AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO EFFETTUATI DA NUOVE IMPRESE DIGITALI E/O A CONTENUTO TECNOLOGICO |
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Art. 13. - Soggetti beneficiari e programmi ammissibili1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui all’art. 5, aventi sede legale e operativa nelle sole regioni dell’Obiettivo Convergenza, che operano nell’economia digitale è riconosciuta un’agevolazione a fronte della realizzazione dei programmi di investimento direttamente connessi al |
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Art. 14. - Forma e intensità dell’agevolazione1. Ai soggetti di cui all’art. 13 sono riconosciute, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis, le seguenti agevolazioni: a) contributo in conto impianti per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all’art. 13, comma 1; b) servizi di tutoring tec |
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Art. 15. - Spese ammissibili1. Sono ammissibili le seguenti spese: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del p |
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Art. 16. - Presentazione della domanda e piano di impresa1. La presentazione della domanda di agevolazione, corredata dal piano di impresa, è disciplin |
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Art. 17. - Istruttoria delle domande e criteri di valutazione1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e in aderenza ai «Criteri di selezione delle operazioni» del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza in relazione all’Obiettivo operativo «4.2.1.3: Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell’informazione - Azioni integrate per la società dell’informazione, all’istruttoria delle stesse, sulla base dei segue |
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Art. 18. - Modalità di concessione ed erogazione dell’agevolazione1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un provvedimento di concessione che ne regolamenta i tempi e le modalità di erogazione |
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Art. 19. - Cumulo delle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, ivi incluse |
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Art. 20. - Revoca delle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) l’impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai commi 1, lettera c), e 5 dell’art. 5 e all’art. 14, comma 3, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; |
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TITOLO IV - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI |
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Art. 21. - Monitoraggio, ispezioni e controlli1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati. 2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con la circolare del Ministero di cui all’art. 5, comma 9. 3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazion |
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