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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 19/06/1997, n. 218
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- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 30/12/2004, n. 311
- L. 18/10/2001, n. 383
- D. Leg.vo 05/06/1998, n. 203
- L. 27/12/1997, n. 449
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE |
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Capo I - Accertamento con adesione |
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Art. 2. - Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazi |
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Art. 3. - Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di c |
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Capo II - Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto |
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Art. 4 - Competenza degli uffici1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. 2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo |
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Art. 5 - Avvio del procedimento1. L’ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; |
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Art. 5-bis |
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Art. 5-ter. - Invito obbligatorio |
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Art. 5-quater. - Adesione ai verbali di constatazione1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4: a) senza condizioni; b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti. |
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Art. 6. - Istanza del contribuente1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. N44 2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di acc |
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Art. 7. - Atto di accertamento con adesione1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. |
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Art. 8. - Adempimenti successivi1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7. |
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Art. 9. - Perfezionamento della definizione1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero c |
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Art. 9-bis - Soggetti aderenti al consolidato nazionale |
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Capo III - Procedimento per la definizione di altre imposte indirette |
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Art. 10. - Competenza degli uffici1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate. |
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Art. 11 - Avvio del procedimento1. L’ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati: |
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Art. 12. - Istanza del contribuente1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire di cui all’articolo 11, comma 1. L’istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso. N54 |
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Art. 13. - Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versam |
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Capo IV - Conciliazione giudiziale |
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Art. 14. - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale1. L'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'articolo 12 del decreto - legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è sostituito dal seguente: "Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. 2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e no |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 15 - Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, “negli articoli 71 e 72” N29 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e “negli articoli 50 e 51” |
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Art. 15-bis - Modalità di pagamento |
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Art. 16. - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul val |
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Art. 17. - Abrogazioni e delegificazione1. Sono abrogati: a) i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie; b) gli articoli 2 -bis e 2 -ter del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, riguardanti l'accertamento con adesione; c) il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento. |
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