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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 11/01/2013, n. 03/Pres.
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- Deliberaz. G.R. 28/10/2021, n. 1666
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- Deliberaz. G.R. 06/12/2013, n. 2332
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola; VISTA la direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle regioni all'articolo 112 la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale; VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"; |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina: a) le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività ven |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) utilizzazione agronomica: la gestione dei fertilizzanti azotati, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nei medesimi; b) fertilizzanti azotati: sostanze utilizzate in agricoltura in ragione della loro azione concimante o ammendante sulle colture; c) effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da miscele di stallatico o residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, in grado o meno di mantenere la forma geometrica se disposti in cumulo su platea; d) stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); e) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; |
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CAPO II - Attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie |
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Sezione I - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio |
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Art. 3 - Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed è consentita purché siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio de |
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Art. 4 - Divieti di utilizzazione dei letami1. L'utilizzo agronomico dei letami è vietato: a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi, c |
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Art. 5 - Divieti di utilizzazione dei liquami1. L'utilizzo dei liquami è vietato nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), f) e g), nonché: a) sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 2; b) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali; |
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Art. 6 - Criteri generali dei trattamenti degli effluenti di allevamento e delle modalità di stoccaggio1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti, rendendoli disponibili |
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Art. 7 - Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo temporaneo dei letami1. Lo stoccaggio dei letami avviene su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea è munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e è dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo o delle eventuali acque di lavaggio della platea. 2. Fatti salvi provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio non è inferiore al volume dei letami prodotti in novanta giorni. 3. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro il giorno successivo allo spandimelo. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie. 4. La capacità di stoccaggio è calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo: a tal fine, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei letami individuato per categoria di animale e tipo di stabulazione alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A. 5. Il calcolo della su |
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Art. 8 - Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami1. Gli stoccaggi dei liquami sono realizzati in modo da raccogliere, nei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 6, anche le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. 2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenut |
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Sezione II - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio |
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Art. 9 - Criteri generali di utilizzazione delle acque reflue1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue, contenenti sostanze naturali non pericolose, è finalizzata al recupero dell'acqua, delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle medesime. 2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purché siano garantiti: |
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Art. 10 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata: a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale n. 9/2007; c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; d) in tutte le situazi |
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Art. 11 - Stoccaggio delle acque reflue1. Gli stoccaggi delle acque reflue sono realizzati in modo da raccogliere le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, ad esclusione delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di acque reflue da stoccare è sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza degli impianti. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse agli impianti sono escluse dalla |
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Sezione III - Modalità e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati |
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Art. 12 - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue1. Al fine di prevenire la percolazione di nutrienti nei corpi idrici, la scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue tiene conto: a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo; c) del tipo di effluente di allevamento o di acque ref |
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Art. 13 - Dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati1. Le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto per coltura riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c dell'allegato B e sono giustificate dal piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 15, ove previsto. 2. Il quantitativo medio aziendale di azoto totale al campo apportato con effluenti di allevamento, compresi le deiezioni d |
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Sezione IV - Criteri per la comunicazione, il piano di utilizzazione agronomica e il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue |
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Art. 14 - Disciplina della comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue1. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue presentano la comunicazione: a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006; b) gli allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto (UBA), determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A; c) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica per un quantitativo annuo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A; d) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue. N2 2. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base dell'utilizzo agronomico di azoto al campo e della zona interessata. 3. La comunic |
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Art. 15 - Piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione1. Il piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione è presentato da: a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006; b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA, determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A. 2. Il PUA, sottoscritto da |
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Art. 16 - Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento o delle acque reflue è compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui ha origine il materiale trasportato con l'indicazione del legale rappr |
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CAPO III - Attività di utilizzazione agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati |
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Sezione I - Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati |
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Art. 17 - Disposizioni generali per le zone vulnerabili da nitrati1. Il presente capo disciplina il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006 come vulnerabili dai nitrati di origine agricola, al fine di: |
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Art. 18 - Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati1. L'utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati è vietata: a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi individuati dall'allegato E; b) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei restanti corsi d'acqua superficiali; c) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagun |
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Art. 19 - Divieti di utilizzazione dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati1. L'utilizzo dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati è vietato: a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; b) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari; c) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; e) nei boschi, come definiti |
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Art. 20 - Caratteristiche dello stoccaggio degli effluenti di allevamento nelle zone vulnerabili da nitrati1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami e dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7 commi da 1 a 7 e all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e 11. 2. La capacità di stoccaggio degli allevamenti nelle zone vulnerabili da nitrati non è inferiore ai volumi di effluenti prodotti in: a) centoventi giorni per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento; b) centoventi giorni per i liquami degli allevamenti in st |
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Art. 21 - Accumulo temporaneo di letami nelle zone vulnerabili da nitrati1. L'accumulo temporaneo di letami e l'accumulo di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è possibile, nelle zone vulnerabili da nitrati, ai soli fini dello spandimelo sui terreni utilizzati per tale pratica, dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni. La quantità di letame accumulato è funzionale alle esigenze colturali. N3 2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, l'accumulo è consentito nel rispetto delle seguen |
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Art. 22 - Utilizzazione delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati1. Per quanto attiene i criteri generali di utilizzazione, i divieti e le modalità di stoccaggio delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati |
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Art. 23 - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati1. N11 Dal 1° novembre al 29 gennaio è vietato nelle zone vulnerabili da nitrati lo spandimento: a) dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli di cui al comma 2, lettera b); b) dei concimi azotati e ammendanti organici; c) dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente. 2. N12 Dal 1° novembre al 28 febbraio nelle zone vulnerabili da nitrati è altresì vietato lo spandimento: a) dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c); b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento. 3. Per le aziende esistenti il divieto di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'articolo 20, comma 9. 4. N13 Nelle zone vulnerabili da nitrati, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, fermi restando rispettivamente i novanta e centoventi giorni complessivi, e può prevedere, altresì, la sospensione del divieto. La sospensione può essere disposta su richiesta motivata e in via eccezionale dalla Giunta regionale, che provvede ad informare il Ministero competen |
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Art. 24 - Comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, PUA delle pratiche di fertilizzazione e trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati1. Presentano la comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'articolo 14: a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006; b) gli allevamenti bovini con più di 500 UBA, determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A; c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 1.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle |
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Art. 25 - Registro delle fertilizzazioni azotate nelle zone vulnerabili da nitrati1. Nelle zone vulnerabili da nitrati i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 14, curano la registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati. Sono esonerati i soggetti che compilano il registro previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 99/1992. |
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Art. 26 - Informazioni sullo stato di attuazione delle disposizioni nelle zone vulnerabili da nitrati1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di ambiente trasmette le informazioni sullo stato di attuazione del presente regolam |
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CAPO IV - Disposizioni comuni per le zone ordinarie e le zone vulnerabili da nitrati |
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Art. 27 - Formazione e informazione degli agricoltori1. La Regione attua, ai sensi dell'articolo 92, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, interventi di formazione e informazione sul presente regolamento e sul CBPA, al fine di: |
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Art. 28 - Impianti aziendali o interaziendali per la gestione degli effluenti di allevamento1. La gestione degli effluenti di allevamento attraverso impianti aziendali o interaziendali è basata su tecniche finalizzate al ripristino di un corr |
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CAPO V - Controlli e sanzioni |
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Art. 29 - Controlli in zone vulnerabili da nitrati1. Per i controlli nelle zone vulnerabili da nitrati la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) per: a) la verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee; b) la valutazione dello stato trofico delle acque superficiali. 2. L'ARPA, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli ambientali per la verifica e valutazione di quanto previsto al c |
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Art. 30 - Controlli in zone ordinarie1. Nelle zone ordinarie la Regione in collaborazione con l'ERSA, predispone, organizza ed effettua, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a disposizione, controlli |
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Art. 31 - Sanzioni1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento o delle prescrizioni di cui all'articolo 29, comma 9, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, ai sensi de |
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 32 - Disposizioni transitorie1. Le comunicazioni e i PUA presentati ai sensi della Delib.G.R. 16 marzo 2007, n. 536 recante la disciplina della comunicazione di avvio della attività d |
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Art. 34 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Effluenti di allevamento: Produzione di effluente di allevamento e di azoto al campo in relazione a categoria animale, tipologia di stabulazione e trattamento |
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Allegato B - Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture(riferito agli articoli 2, 11, 13 e 23) Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Prevenzione dell’inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione(riferito agli articoli 11, 12 e 23) Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Comunicazione(riferito agli articoli 14, 15, 24 e 32) Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E - Elenco dei corsi d’acqua superficiali individuati dalla regione come significativi(riferito all'articolo 18) Parte di provvedimento in formato grafico |
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