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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Lombardia 28/12/2012, n. IX/4623
Deliberaz. G.R. Lombardia 28/12/2012, n. IX/4623
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e s.m.i.; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Richiamata la d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47582 (Direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34, articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136 e articolo 2 legge 17 agosto 1999, n. 290) con la quale sono state regolarizzate con provvedimento amministrativo emanato dagli uffici regionali competenti sia le derivazioni d’acqua sotterranea oggetto delle autodenunce presentate ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sia le derivazioni relative a domande in istruttoria per l’utilizzo di acque sotterranee ai sensi del Testo Unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; Dato atto che per effetto delle predetta procedura sono state regolarizzate dagli allora competenti uffici regionali tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002 oltr |
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ALLEGATO A - ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 12 - MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE PER IL RINNOVO DELLE PICCOLE DERIVAZIONI D’ACQUA SOTTERRANEA GIÀ CONCESSE CON LE PROCEDURE DI CUI ALLA D.G.R. 29 DICEMBRE 1999, N. 47582 |
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PremessaPer effetto della d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47582 (Modalità operative per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34, articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136 e articolo 2 legge 17 agosto 1999, n. 290) sono state regolarizzate con provvedimento amministrativo emanato dagli uffici regionali competenti sia le derivazioni d’acqua sotterranea oggetto delle autodenunce presentate ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 R, sia le derivazioni relative a dom |
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Ambito di applicazioneIl presente documento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 comma 1 della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12, disciplina le modalità operative semplificate per il procedimento amministrativo, in deroga a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento Regionale 2/2006, relativo al rinnovo delle piccole derivazioni d’acqua pubblica sotterranea assentite mediante le procedure discipli |
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DefinizioniAi fini del presente documento si intende per: - Modalità di rinnovo semplificato: Il procedimento amministrativo relativo al rinnovo delle utenze di piccola derivazione d’acqua sotterranea, regolarizzate mediante le procedure disciplinate dalla d.g. |
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ProceduraIl procedimento di rinnovo semplificato si sviluppa secondo la seguente articolazione: 1. presentazione della domanda d |
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1. Presentazione della domanda di rinnovoLe utenze di acqua pubblica sotterranea scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012 sono rinnovate dall’Autorità concedente con le procedure semplificate stabilite dal presente atto, previa presentazione dell’istanza di rinnovo entro il 31 dicembre 2012. La domanda, in regola con la normativa concernente l’imposta di bollo, dovrà essere presentata alla Provincia territorialmente competente e dovrà contenere i seguenti dati sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 R: 1. identificazione del titolare dell’utenza consistente: a. In caso di persona fisica: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza; |
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2. Avvio del procedimento e pubblicazione dell’istanzaL’Autorità concedente verifica la completezza dei dati certificati nell’istanza di rinnovo e provvede alla pubblicazione della domanda mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (di seguito B.U.R.L.). L’Autorità concedente, ha facoltà di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. di elenchi cumulativi |
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3. Istruttoria, acquisizione osservazioni, opposizioni, pareriEntro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.L., chiunque abbia interesse può presentare all’Autorità concedente osservazioni ed opposizioni scritte relative alle istanz |
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4. Conclusione dell’istruttoria e rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione e relativa pubblicazioneLa stesura della relazione di istruttoria riferita alle istanze oggetto di istruttoria cumulativa è facoltativa e può essere omessa qualora il decreto di concessione contenga le motivazioni e le considerazioni d’ufficio in base alle quali viene concesso il rinnovo. Le istanze oggetto di istruttoria cumulativa faranno riferimento un disciplinare-tecnico tipo basato sul fac-simile allegato alle presenti modalità operative, che sarà adeguato al gruppo di utenze da rinnovare in relazione all’uso dell’acqua ed alle condizioni di prelievo. Il disciplinare costituisce l’atto unilaterale che contiene le condizioni cui sarà subordinato l’esercizio della derivazione. L’autorità concedente potrà dar corso al rinnovo subordinatamente alla verifica dei seguenti adempimenti a carico del richiedente: - Verifica della corresponsione delle spese di istruttoria, da corrispondere in ragione degli importi che saranno stabiliti da ciascuna autorità competente; - Verifica della corresponsione |
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5. Disposizioni transitorie sui procedimenti di rinnovo in corsoAi sensi dell’art. 13 comma 1 della l.r. 12/2012 sono ritenute valide le domande di rinnovo già presentate all’Autorità concedente precedentemente all’approvazione delle presenti modalità operative purché le s |
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ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TIPO |
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Allegato 1 al documento “Attuazione dell’articolo 13 comma 1 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 - Modalità operative semplificate per il rinnovo delle piccole derivazioni d’acqua sotterranea già concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47582”PROVINCIA DI …… |
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Disciplinare tipocontenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di deriva |
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Art. 1 – Quantità, usi, modalità, di estrazione delle acqueLe quantità di acqua pubblica sotterranea da derivare mediante pozzi, i relativi usi, le porta |
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Art. 2 – Regolazione della portataEntro un anno dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione i concessionari utenti hanno l’obbligo di installare idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33 comma |
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Art. 3 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazionea) Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità delle acque e fatti salvi i diritti di terzi. In periodi di carenze idriche i concessionari non hanno diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità concedente e da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa idrica, anche in caso di provvedimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla Pubblica Amministrazione. |
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Art. 4 - Garanzie da osservarsi(Per l’uso irriguo) Le quantità di acque assentite dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della risorsa e dovranno essere costantement |
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Art. 5 - Obblighi e responsabilitàLe concessioni sono nominali e non possono essere cedute a diversi soggetti senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Autorità concedente con le modalità stabilite all’art. 31 |
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Art. 6 - Durata della concessioneSalvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, le concessioni regolate dal presente disciplinare sono accordate per un periodo di anni (per usi industriali) 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2023. (per usi irrigui) 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dall’1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2043. (per altri usi) 20 (venti) successivi e continui deco |
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Art. 7 - CanoneFatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessionari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione Lombardia di anno in anno anticipatamente, anche se non si possa o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone annuo da determinarsi sulla base delle portate e degli usi indicati nel provvedimento di concessione. (Per pozzi ubicati in aree a scarsa potenzialità idrica in presenza di un piano d’ambito che preveda l’utilizzo potabile delle risorse interessate) Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessionari dovranno corrispondere alla Tesor |
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Art. 8 - Pagamenti e depositiI concessionari hanno dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di aver effettuato: - Il pagamento delle spese di istruttor |
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Art.9 - Richiamo a leggi e regolamentiOltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i concessionari sono tenuti alla piena ed e |
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Art. 10 - Domicilio legalePer ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio domicilio legale presso le sedi indi |
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