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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Sardegna 15/05/2012, n. 20/29
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[Premessa]L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”, ha introdotto di |
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Allegato - Legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”. Articolo 12. Indirizzi applicativiL’art. 12 della legge regionale n. 21 del 21 novembre 2011 ha introdotto nella legge regionale 4/2009 l’articolo 13 bis qui di seguito riportato: “Art. 13 bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura) 1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale e persegue il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l’identità e le peculiarità, introduce norme volte al conseguimento di tali finalità ed individua misure volte a contrastare, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all’edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane. 2. AI fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo, nelle aree agricole si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole). 3. Negli ambiti costieri individuati dal Piano paesaggistico regionale, la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L’indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi. 4. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), si applicano anche alle previsioni di cui ai commi 2 e 3.”. Per completezza, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 dispone: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d’applicazione delle norme di salvaguardia di cui all’articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è abrogata. L’articolo sopra citato è inserito nel Capo Il della L.R. n. 4/2009, intitolato “Norme in materia di pianificazione paesaggistica” e, pertanto, le norme introdotte dall’articolo 13 bis si inseriscono nel corpo normativo attinente alla pianificazione paesaggistica e in tale veste vanno interpretate. Inoltre, le norme introdotte non hanno tutte la stessa portata applicativa. In particolare, il primo comma dell’art. 13 bis della L.R. n. 4/2009 contiene l’espresso riconoscimento del paesaggio rurale come meritevole di tutela e possiede una valenza di indirizzo che consente alla Regione l’introduzione di norme volte al conseguimento della salvaguardia del paesaggio rurale, della sua identità e peculiarità e ad individuare misure volte a contrastare il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all’edificazione. Nel secondo comma, la norma in argomento rende, invece, di immediata applicazione le direttive per le zone agricole di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, con il dichiarato fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento e l’esigenza di avvalersi di infrastrutture e fabbricati adeguati per l’esercizio dell’attività agricola e delle altre attività connesse alla conduzione del fondo. Ancora il comm |
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