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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Sicilia 31/01/2012, n. 13
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Come stabilito con Circ. Ass. 04/05/2016, n. 86313/DRT e con l'art. 24, comma 4, della L.R. 17/05/2016, n. 8 tutti i riferimenti al D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, contenuti nel presente decreto si intendono riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e dai relativi provvedimenti di attuazione.
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Art. 1 - Disposizioni generali1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 12/2011, R gli appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati nella Regione siciliana nel rispetto delle prescrizioni poste dal decreto legislativo n. 163/2006 |
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Art. 2 - Oneri di pubblicità, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/20111. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, si applica l’articolo 110 del D.P.R. n. 207/2010. I dati di cui al comma 5 dello stesso articolo 4 sono pubblicati con cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali. Per gli appalti il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a cinquecentomila di avanzamento non ha luogo. Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione sui |
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Art. 3 - Disposizioni comuni, articolo 5, legge regionale n. 12/20111. Tutte le conferenze di servizi, di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 12/2011 sono convocate e svolte nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. |
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Art. 4 - Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 12/20111. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010, e il cui importo complessivo (importo base d’asta, più importo delle somme a disposizione) sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi per l’acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte l |
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Art. 5 - Conferenza speciale di servizi per lavori di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 12/20111. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010 il cui importo complessivo è superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, i pareri vengono resi dalla conferenza speciale di servizi. 2. L’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio convoca la conferenza speciale di servizi sulla base del progetto delle opere inviate dal responsabile del procedimento. 3. L’ingegnere capo del Genio civile convoca la conferenza speciale di servizi, presso la propria sede provinciale, nel termine di quindici giorni o in caso di particolare complessità dell’opera nel termine di trenta giorni. 4. L’ingegnere capo del Geni |
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Art. 6 - Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo superiore a tre volte la soglia comunitaria di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 12/20111. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010 il cui importo complessivo è superiore a tre volte la soglia comunitaria, i pareri vengono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici che svolge i propri lavori presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. 2. Il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi nell’ipotesi di inerzia da parte del responsabile del procedimento, richiede la convocazione della Commissione regionale al presidente della stessa. Alla Commissione partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché lo stesso responsabile del procedimento. |
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Art. 7 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 12/20111. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano ogni anno uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell’articolo 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell’e |
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Art. 8 - Programmazione dei lavori pubblici. Programma triennale ed elenchi annuali di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 12/20111. In conformità dello schema-tipo elaborato dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al bilancio di previsione ed è ad essi allegato assieme all’elenco dei lavori da avviare nell’anno. Fino alla definizione del nuovo schema tipo continua a trovare applica |
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Art. 9 - Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 12/20111. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sulla scorta delle richieste presentate dagli enti, la Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente, mediante appositi programmi di spesa, l’intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali, per il finanziamento di lavori pubblici, dotati almeno del documento preliminare alla progettazione, secondo i criteri di scelta individuati all’articolo 6, comma 21, della legge regionale n. 12/2011. Non rientrano tra le disponibilità economiche dei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovve |
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Art. 10 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 12/20111. È obbligatoriamente inserito in ciascun programma annuale un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l’attuazione deg |
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Art. 11 - Bandi tipo di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 12/20111. I bandi tipo di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 sono quelli disciplinati dal regolamento di esecuzione UE n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 agosto 2011, n. L 222 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento CE n. 1564/2005, nonché quelli adottati dall’Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione (A.V.C.P.) ai sensi dell’articolo 64, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 163/2006. 2. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, nel rispetto delle prescrizioni poste dall’art. 64, comma 4 bis, e dall’art. 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, provvede, con il decreto di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 12/2011, ad integrare i bandi tipo di cui al precedente comma 1, con le disposizioni specifiche scaturenti dall’articolo 7 citato, comma 2, lettere a) e b), nonché dall’articolo 19, commi 5 e 6, della stessa legge regionale n. 12/2011. 3. In pa |
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Art. 12 - Costituzione della commissione per l’aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base d’asta inferiore a 1.250 migliaia di euro1. Le stazioni appaltanti, per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo a base d’asta sia inferiore o uguale ad euro 1.250 migliaia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, provvedono alla istituzione di una commissione secondo le disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi. 2. Entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, l’organo competente della stazione appaltante nomina il presidente della commissione e richiede alla sezione territorialmente competente dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare di appalto (UREGA) di procedere al sorteggio ai fini della designazione dei componenti medesimi. |
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Art. 13 - Istituzione dell’albo di esperti di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 per la designazione dei componenti la commissione per l’aggiudicazione degli appalti, di servizi o forniture e lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità l’avviso pubblico per l’istituzione dell’albo di esperti da istituire secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi. 2. L’albo di esperti, al quale possono fare richiesta di iscrizione i soggetti di cui all’articolo 8, comma 7, lettere a) e b), della legge regionale n. 12/2011, è suddiviso in due sezion |
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Art. 14 - Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto dei lavori di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le commissioni1. I criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio, in termini di personale al medesimo assegnato e di permanenza presso l’Ufficio medesimo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011, con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità previa delibera della Giunta |
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Art. 15 - Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e trattamento economico1. L’Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 16, della legge regionale n. 12/2011, costituisce struttura servente alle attività della commissione ed in particolare a) cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo |
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Art. 16 - Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 12/20111. Il dirigente preposto all’ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla richiesta di espletamento di ciascuna gara di competenza dell’Ufficio, nomina un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, il cui nominativo deve essere indicato nel bando, che svolge le funzioni assegnate al responsabile del |
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Art. 17 - Calendario delle sedute delle commissioni presso le sezioni provinciali di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 12/20111. All’inizio di ogni trimestre, il presidente della sezione provinciale determina, con apposito provvedimento, il calendario nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie, e lo inoltra alla sezione centrale. La cadenza delle sedute è, di norma, settimanale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell’Assessora |
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Art. 18 - Calendario delle sedute delle commissioni presso la sezione centrale. Calendario dei sorteggi per la designazione dei componenti le commissioni per l’aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 12/20111. All’inizio di ogni trimestre, il presidente di turno della Sezione centrale determina, con apposito provvedimento, il calendario delle sedute per l’aggiudicazione degli appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie. La cadenza delle sedute è, di norma, quindicinale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. |
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Art. 19 - Istituzione delle Commissioni presso le sezioni provinciali e centrale per l’aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 12/20111. Il presidente di turno della sezione centrale, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, provvede al sorteggio pubblico dei componenti la commissione, presso la sede della sezione di propria competenza, secondo le disposizioni contenute all’articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, e con le modalità di cui al successivo comma 2. 2. Il sorteggio pubblico è effettuato a cura del presidente di turno ed alla presenza del vicepresidente, si svolge in due fasi, ed è effettuato attingendo da un’urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non |
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Art. 20 - Procedimento di gara di competenza dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 12/20111. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal presente regolamento. 2. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il presidente della commissione entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, nomina una sub commissione mediante sorteggio di tre soggetti appartenenti all’ufficio di segreteria tecnico-ammin |
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Art. 21 - Individuazione, valutazione e verifica delle offerte anormalmente basse nei casi di gare di appalto di competenza dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 12/20111. L’individuazione delle offerte anormalmente basse è condotta secondo le disposizioni dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006, la conseguente valutazione secondo i criteri di cui all&rsqu |
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Art. 22 - Verbale di gara delle commissioni istituite presso l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 12/20111. La commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale a conclusione della procedura viene dichiarata l’aggiudicazione provvisoria. 2. Il verba |
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Art. 23 - Espletamento delle procedure di gara in materia di finanza di progetto di competenza dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 12/20111. Con le medesime procedure previste nei precedenti articoli per l’aggiudicazi |
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Art. 24 - Prezzario unico regionale e aggiornamento prezzi di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 12/20111. Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 12/2011, l’Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, sulla base dei criteri generali fissati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adotta il prezzario unico regionale per i lavori pubblici. 2. Il prezzario, di cui al precedente comma, al quale si attengono gli enti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 per la realizzazione dei lavori di loro competenza da eseguirsi nell’intero territorio regionale, è costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture, il cui costo è comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell’opera completa e realizzata a perfetta regola d’arte. 3. Il prezzario è esitato dal dipartimento regionale tecnico a seguito dell’appr |
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Art. 25 - Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell’albo unico regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 12/20111. L’albo unico regionale dei professionisti, previsto dall’articolo 12 legge regionale n. 12/2011, è istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con decreto del competente dirigente generale, che provvede, altresì, all’adozione di tutta la necessaria modulistica, ivi compresi i disciplinari-tipo per l’affidamento degli incarichi di cui ai commi successivi. Detti adempimenti sono conclusi entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. L’avviso per la costituzione dell’albo unico e la relativa modulistica sono pubblicati nel sito internet dell’Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 3. All’albo unico possono richiedere di essere iscritti i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) e h) del decreto legislativo n. 163/2006. 4. L’albo è suddiviso per settori di attività, ed è ag |
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Art. 26 - Congruità dei compensi per i servizi di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 12/20111. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione di un bando per l’affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l’ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui all’articolo 262, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all’ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Laddove l’ordine, con provvedimento motivato del Consigl |
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Art. 27 - Concorsi d’idee di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 12/20111. Nei casi di lavori per i quali ricorrano le condizioni previste dal comma 5 bis dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti applicano in via obbligatoria la procedura del concorso di idee. 2. Le circostanze che, in prevalenza, originano tali condizioni, sono quelle riferibili ad opere per le quali la scelta progettuale possa offrire diverse possibilità anche soltanto per uno dei seguenti profili: ingegneristico e/o architettonico, economico, ambientale, energetico, tecnologico, storico-artistico e conservativo. 3. Per i lavori, nei bandi relativi ai concorsi d’idee, l’amministrazione deve indicare esplicitamente quali elaborati intende richiedere, sulla base dei quali verrà fondato il giudizio. Gli elaborati richiesti non possono essere più di cinque, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. 4. Salvo diversa, motivata determinazione, gli elaborati da richiedere sono quelli previsti dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 207/2010, in forma semplificata, ridotti ai soli elementi ritenuti motivatamente essenziali. Il concorrente ha facoltà di predisporre comunque la proposta ideativa nella forma che ritiene più idonea alla sua corretta rappresentazione, fermo restando che il giudizio sulla proposta è fondato esclusivamente sugli elaborati richiesti nel bando. |
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Art. 28 - Certificazione antimafia di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 12/20111. Ai fini del rispetto dell’obbligo della certificazione antimafia trovano applicazione, a decorrere dalla data di |
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Art. 29 - Criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 12/20111. Nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici, la migliore offerta è selezionata nel rispetto degli articoli da 117 a 122 del D.P.R. n. 207/2010, salvo quanto altrimenti previsto dal presente regolamento, in specie per ciò che concerne le procedure di gara e le funzioni dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori. 2. I soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della procedura per l’affidamento dell’appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte, fra quelle previste dall’articolo 81 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall’articolo 19 della legge regionale n. 12/2011. Ove il criterio di selezione delle offerte sia quello previsto dall’articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute a adeguare il bando ed il capitolato di gara alle prescrizioni di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 12/2011, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei successivi commi. 3. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all’articolo 19, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dei lavori da affidare ed all’importo a base d’asta, |
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Art. 30 - Valutazioni dell’utile impresa in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 12/20111. Le commissioni aggiudicatrici, in presenza di offerte con una percentuale di utile di impresa inferiore al 4%, devono verificare la regolarità delle dichiar |
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Art. 31 - Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 12/20111. Il documento preliminare di cui all’articolo 15, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, riporta anche l’indicazione delle previsioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12/2011. 2. Gli elaborati progettuali di cui all’a |
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Art. 32Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella |
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