Il regolamento disciplina le modalità di attuazione ed applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA da parte delle autorità competenti in materia di VIA individuate dall’articolo 2 della L.R. 5/2010. Più in particolare il provvedimento specifica le procedure per la VIA e per la verifica di assoggettabilità a VIA, coordina le procedure di valutazione e quelle di pianificazione territoriale e stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli. Il provvedimento individua altresì le modalità per l’espressione del parere della Regione nell’ambito della procedura di VIA in sede statale riguardante i progetti da realizzarsi sul territorio, ai sensi dell’art. 11, della L.R. 5/2010, ed i procedimenti di carattere paesistico - ambientale da coordinare con le procedure in materia di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della medesima legge regionale. Si rammenta che la L.R. 5/2010 dispone che le autorità competenti possano avvalersi del contributo tecnico-scientifico di Arpa Lombardia; a tale proposito il Regolamento stabilisce le modalità per esercitare tale avvalimento. È infine previsto che gli enti locali destinatari del conferimento di competenze di cui alla L.R. 5/2010 adeguino gli atti di loro competenza a quanto previsto dal presente regolamento entro il 29/01/2012 (60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento in commento), ed infine che entro un anno dovranno essere approvate linee guida e criteri tecnici per la redazione degli studi di impatto ambientale nonché per l’istruttoria di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.
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345601632970
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 R (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale):
a) istituisce la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione), di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2010, e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività;
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345601632971
Art. 2 (Procedure per la
valutazione di impatto ambientale)
1. Le autorità competenti, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2010, assicurano che la procedura diretta alla decisione finale circa la compatibilità ambientale di un determinato progetto sia svolta secondo forme e modi previsti dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato a livello regionale, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata in apposito grafo, pubblicato sul sito web di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a titolo ricognitivo tutte le fasi e i tempi della procedura, è redatto e aggiornato sulla base di quanto previsto dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.
3. L’istruttoria della procedura di VIA di competenza regionale, compresa l’adozione del provvedimento finale di valutazione, è svolta dalla struttura regionale competente in materia di VIA, con il supporto tecnico-scientifico della Commissione di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità ivi previste.
4. La fase di consultazione con l’autorità competente in materia di VIA, per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e per la disamina del pro
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345601632972
Art. 3 (Procedure per la
verifica di assoggettabilità a VIA)
1. Le autorità competenti, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2010, assicurano che la procedura diretta alla decisione finale circa la verifica di assoggettabilità a VIA di un determinato progetto sia svolta secondo forme e modi previsti dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato a livello regionale, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata in apposito grafo pubblicato sul sito web di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a titolo ricognitivo tutte le fasi e i tempi della procedura, è redatto e aggiornato sulla base di quanto disposto dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.
3. Nel caso di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza
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345601632973
Art. 4 (Procedure per
l’espressione del parere regionale nella VIA statale)
1. L’espressione del parere regionale, di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2010, è formalizzata con deliberazione della Giunta Regionale a seguito delle seguenti attività:
a) individuazione da parte della Struttura regionale competente in materia di VIA, con lettera di invito, degli enti di cui ai
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345601632974
Art. 5 (Istituzione della
Commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni relative
agli esperti di cui all’art. 3, comma 2 - bis, l.r. 5/2010)
1. Per le valutazioni inerenti le procedure in materia di VIA per le quali la Regione è autorità competente ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 5/2010, è istituita la «Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale».
2. Sono componenti della Commissione il direttore generale della direzione regionale cui appartiene la struttura competente in materia di VIA, che la presiede, nonché un rappresentante delle direzioni regionali per ciascuno dei seguenti ambiti:
a) energia e reti tecnologiche;
b) prevenzione dell’inquinamento atmosferico;
c) rumore e altri agenti fisici;
d) attività estrattive;
e) rischi industriali;
f) bonifiche;
g) risorse idriche;
h) pianificazione e programmazione territoriale;
i) difesa del suolo e assetto idrogeologico;
j) paesaggio.
3. Sono altresì componenti della Commissione un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture regionali o enti del sistema regionale, di cui all’Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2007):
a) la/le sedi territoriali regionali (STER) interessate a livello territoriale;
b) Arpa Lombardia;
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345601632975
Art. 6 (Elenco dei procedimenti
di carattere paesistico-ambientale da coordinare)
1. Il procedimento di VIA ed il conseguente provvedimento finale assicurano il coordinamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2010, con i seguenti provvedimenti amministrativi:
a) autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
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345601632976
Art. 7 (Procedure di
valutazione e di pianificazione territoriale)
1. Al fine di assicurare un’azione amministrativa coordinata tra uffici dell’autorità competente in materia di VIA ed uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle opere, si stabilisce quanto segue:
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Art. 8 (Quantificazione e
calcolo degli oneri istruttori)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010, l’ammontare del valore delle opere in progetto sul quale determinare il contributo istruttorio dovuto dal proponente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo è calcolato come da indicazioni esplicative contenute nell’Allegato A del presente regol
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Art. 9 (Atti amministrativi
inapplicabili)
1. Per effetto dell’entrata in vigore del presente regolamento, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, commi 1 e 8 bis, della l.r. 5/2010, non trovano più applicazione i seguenti atti amministrativi:
a) d.g.r. 28 maggio 2008, n.VIII/7366 «Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di Verifica di VIA (art. 3, c. 3, l.r. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. 8882/2002 - (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;
b) decreto dirigenziale 22 maggio 2008, n. 5307 «Approvazione dell’elenco e dei formati della documentazione tecnico-amministrativa che il proponente è tenuto a presentare
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Art. 10 (Partecipazione di ARPA
Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento
dell’Agenzia da parte degli enti locali)
1. ARPA Lombardia assicura alla Regione, nell’ambito della Commissione, il proprio supporto tecnico-scientifico nelle diverse fasi procedurali di competenza regionale di cui al precedente articolo 5, comma 5, e in particolare:
a) supporta l’autorità competente, all’interno dell’istruttoria VIA, nella valutazione del piano di monitoraggio ambientale (PMA);
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345601632980
Art. 11 (Controlli)
1. I provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA possono contenere prescrizioni che devono essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di approvazione o autorizzazione del progetto. L’ufficio competente alle successive approvazioni o autorizzazioni del progetto è responsabile del corretto recepimento delle prescrizioni ed è tenuto a vigilare sul loro rispetto, compatibilmente con le competenze ad esso assegnate per legge, anche mediante i soggetti competenti ai contr
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Art. 12 (Norme transitorie e
finali)
1. Gli enti locali destinatari del conferimento di competenze, di cui alla l.r. 5/2010, adeguano gli atti di loro competenza a quanto previsto dal presente regolamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
2. La Giunta regionale, sentita l&r
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ALLEGATO A - Regolamento
regionale «Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010,
n.5 (Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)»
I prospetti n. 1 e 2, di seguito riportati esplicano la quantificazione ed il calcolo degli oneri ist
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Prospetto n. 1
VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE, COMPRENSIVO DI:
COSTO DEI LAVORI RELATIVI A:
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Prospetto n. 2
Importo delle opere da realizzare (di cui al comma 1)
Procedura di VIA
Procedura di verifica e fase preliminare di consultazione
* Sino a 1,00 M €
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PREMESSA, F-GAS E SOGGETTI COINVOLTI (Premessa; Gas fluorurati a effetto serra o F-gas; Soggetti coinvolti, obblighi e divieti) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Regolamento europeo di riferimento e provvedimenti di esecuzione; Normativa italiana di riferimento) - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (Definizione di operatore; Principali obblighi dell’operatore) - CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE PER PERSONE E IMPRESE (C.D. “PATENTINO FRIGORISTI”) (Generalità; Obbligo di certificazione per le persone fisiche; Obbligo di certificazione per le imprese; Obbligo di attestazione della formazione per le persone fisiche; Obbligo di iscrizione nel Registro telematico nazionale; Tabella riepilogativa degli obblighi) - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE (Autorità nazionali competenti; Organismo di accreditamento; Organismi di certificazione; Organismi di attestazione di formazione e organismi di valutazione della conformità) - BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI - SANZIONI.
Il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 e il Decreto Semplificazioni.
Formazione specifica ed operativa sulle singole tipologie di conferenza di servizi disciplinate dalla Riforma Madia. Analisi e modelli della conferenza istruttoria e decisoria, semplificata e simultanea; approfondimenti e iter procedurale dei c.d. "poteri oppositivi" delle Amministrazioni dissenzienti
Analisi dei requisiti di partecipazione, le modalità di svolgimento delle verifiche e la disciplina delle cause di esclusione alle gare alla luce del Codice appalti e dalle più recenti novità del c.d. “Correttivo”
Il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 e il Decreto Semplificazioni.
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I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
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