D.L. 26/09/1995, n. 406 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 26/09/1995, n. 406

Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.
(Testo coordinato)
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[Premessa]


A norma dell'art. 15, comma 5, d

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Art. 1. - Disposizioni riguardanti la CONSAP

1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., é trasferita a tesoro dello Stato.

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Art. 2. - Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

1. Alla L. 25 gennaio 1994, n. 86,R sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 6 é sostituito dal seguente:

"6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della L. 30 luglio 1990, n. 218"; R

a-bis) all'articolo 6, comma 2, le parole: "dei geometri e dei periti agrari" sono sostituite dalle seguenti: "dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici";

a-ter) all'articolo 12, al comma 2, la lettera d) é sostituita dalla seguente:

"d) l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3";

a-quater) all'articolo 12, al comma 2, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"s-bis) la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera m) e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera s) relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti";

a-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma 6 é inserito il seguente:

"6-bis. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla L. 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convezione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della L. 2 gennaio 1991, n. 1";

a-sexies) all'articolo 13, al comma 8, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso";

a-septies) all'articolo 13, é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8";

a-octies) all'articolo 14, al comma 1, la lettera b) é sostituita dalla seguente:

"b) assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a)";

a-nonies) all'articolo 14, al comma 2, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento";

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Art. 3. - Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

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Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga

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