L. 25/01/1994, n. 86 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 25/01/1994, n. 86

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.
Stralcio. delle modifiche introdotte dalla L.503/95 e 662/96.
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Art.4

N1"6. Il Ministro del tesoro, con propri decr

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Art. 6 (Elenco dei periti).

1. É istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso.N3

2. Possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1, su richiesta presentata secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, coloro che siano iscritti da almeno cinque anni agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi, "dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici".N1

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Art. 7 (Nomina e revoca del collegio dei periti).

1. La società di gestione si avvale, per ciascuno dei fondi da essa gestiti, di un collegio di tre periti designati, fra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 6, su richiesta del consiglio di amministrazione della società stessa, dal presidente del tribunale competente per territorio. Il collegio é presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'elenco di cui all'art. 6, ovvero, in caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano per età.

2. L'incarico é conferito dalla società di gestio

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Art. 8 (Compiti del collegio dei periti).

1. Il consiglio di amministrazione della società deve richiedere al collegio dei periti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruità dovrà essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dal regolamento del fondo.

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Art.12

2.

"d) l'ammontare del fondo, che non può

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Art.13

"6-bis. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla L. 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabilit

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Art.14

1.

"b) assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a)"N1

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"Art. 14-bis. (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). -[N=2]

"1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51% da beni e diritti apportati esclusivamente dallo stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis) e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e neanche indirettamente, da alcuno, dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, è determinata dal ministro del tesoro nel limite massimo dell'1% dell'ammontare del fondo.

3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5% del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreché il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10% del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari a integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreché detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30% dell'apporto complessivo in

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"Art. 15 (Disposizioni tributarie). -[N=1]

1. La società di gestione é soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'imposta sostitutiva é dovuta nella misura del 25 per cento ed é commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;R per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare é computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo é escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore de patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di a

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