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D. Leg.vo 15/11/2011, n. 195

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Entrata in vigore: 08/12/2011. Con le modifiche introdotte con Avviso di Rettifica del 2/12/2011.
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[Premessa]





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo pe

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Art. 1 - Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione

1. Al codice del processo amministrativo, approvato con l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, R sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "arbitrato rituale di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile";

b) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.";

c) all'articolo 18, comma 8, le parole: "La ricusazione o l'astensione non hanno", sono sostituite dalle seguenti: "La ricusazione non ha";

d) all'articolo 20, nella rubrica, le parole: "del consulente" sono soppresse;

e) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - Domicilio

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.";

f) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.";

g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole "procedimento amministrativo" sono inserite le seguenti: "e negli altri casi previsti dalla legge";

h) all'articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi I e II del" sono sostituite dalla seguente: "dal";

i) all'articolo 33, nella rubrica le parole: "del giudice" sono soppresse;

l) all'articolo 44, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d'ufficio.";

m) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.";

n) all'articolo 55, commi 8 e 10, le parole: "di discussione" sono sostituite dalle seguenti: "della discussione";

o) all'articolo 57, comma 1, le parole: "la sentenza", sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento" e dopo le parole: "nella sentenza" sono aggiunte le seguenti: "di merito";

p) all'articolo 67, comma 2, le parole: "e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile" sono soppresse;

q) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "repliche" sono inserite le seguenti: ", ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, ";

r) all'articolo 76, comma 4, il numero: "2" è soppresso;

s) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dal comma 2" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ma il pre

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Art. 2 - Coordinamento dell'articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, n. 127

1. All'articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguent

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