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D. Min. Sviluppo Econ. 18/01/2011, n. 31

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo

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CAPO I - Riconoscimento idoneità laboratori
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Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai controlli successivi relativi agli strumenti per

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto»: il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

b) «allegato MI-006»: l'allegato MI-006 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

c)

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Art. 3 - Controlli successivi

1. Le bilance automatiche, qualora utilizzate per le funzioni di misura legali, sono sottoposte ai seguenti

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Art. 4 - Criteri per la verificazione periodica

1. La periodicità della verificazione delle bilance automatiche è fissata nell'allegato I.

2. Gli errori massimi tollerati nella verificazione periodica delle bilance automatiche sono pari a quelli specificati nell'allegato MI-006 in sede di ver

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Art. 5 - Criteri per i controlli metrologici casuali

1. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o più prove previste per la verificazione periodica di cui all'ar

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Art. 6 - Criteri per i soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica

1. La verificazione periodica delle bilance automatiche è effettuata da idonei laboratori autorizzati dall'Unioncamere, a seguito de

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Art. 7 - Criteri per i soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali delle bilance automatiche di cui all'articolo 2, lettera c), s

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CAPO II - Verificazione periodica
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Art. 8 - Generalità

1. Le bilance automatiche utilizzate per una funzione di misura legale sono sottoposte a verificazione periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro messa in servizio e successivamente secondo la periodicità fissata nell'allegato I che decorre dalla data de

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Art. 9 - Obbligo del contrassegno di avvenuta verificazione periodica

1. Le bilance automatiche utilizzate per una funzione di misura legale sono munite, o

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Art. 10 - Procedure per la verificazione periodica

1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei singoli tipi di bilance automatiche sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, con esclusione di qualsiasi operazione che comporti la rimozione di sigilli di protezione o lo smontaggio di componenti e tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione iniziale della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa Raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

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Art. 11 - Esecuzione della verificazione periodica

1. La verificazione periodica è eseguita da laboratori autorizzati dall'Unioncamere, che offrono garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. I laboratori possono appartenere anche alle Camere di commercio.

2. Ai fini dell'autorizzazione Unioncamere accerta l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo pe

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Art. 12 - Verificazione periodica eseguita dai fabbricanti di bilance automatiche

1. Il fabbricante può eseguire la prima verificazione periodica delle bilance autom

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Art. 13 - Strumenti difettosi - Strumenti riparati

1. Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano non conformi ai requisiti prescritti, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché muniti del contrass

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Art. 14 - Obblighi degli utenti metrici

1. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verificazione periodica:

a) comunicano alla Camera di commercio com

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Art. 15 - Elenco utenti metrici

1. Le Camere di commercio integrano l'elenco degli utenti metrici, previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, con i dati degli utenti di bilance aut

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Art. 16 - Vigilanza

1. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazion

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CAPO III - Riconoscimento idoneità laboratori
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Art. 17 - Condizioni

1. È consentito ai laboratori autorizzati di effettuare sia la verificazione periodica, sia l'assistenza e la riparazione delle bilance automatiche alle condizioni di cui all'articolo 22.

2. I laborato

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Art. 18 - Modalità di autorizzazione

1. Ai fini dell'autorizzazione, i laboratori interessati presentano domanda di autorizzazione a Unioncamere che, per il relativo procedimento di valutazione, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui i laboratori stessi hanno la sede operativa dell'attività di verifica, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La domanda contiene:

a) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi delle bilance automatiche per le quali si chiede l'autorizzazione ad effettuare la verific

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Art. 19 - Vigilanza sui laboratori

1. La vigilanza presso la sede operativa del laboratorio è esercitata da Unioncamere, che si avvale di norma della Camera di commercio competente per territorio, con una frequenza di norma annuale, ed è finali

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Art. 20 - Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. I laboratori autorizzati trasmettono per via telematica entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento

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Art. 21 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui una Camera di commercio riscontra violazioni alle disposizioni del presente decreto nell'operato di un laboratorio autorizzato lo comunica immediatamente a Unioncamere.

2. L'autorizzazione per la verificazione periodica è sospesa dall'Unioncamere qualora siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

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Art. 22 - Indipendenza del laboratorio

1. Nei casi in cui il laboratorio esercita anche l'attività di assistenza o riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di

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CAPO IV - Disposizioni transitorie
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Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella

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Allegato I - Periodicità della verificazione delle bilance automatiche in funzione della tipologia di utilizzazione (articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1))


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Allegato II - Disegno indicativo di libretto metrologico (articolo 4, comma 3; articolo 8, comma 5; articolo 14, comma 1, lettera b))

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato III - Disegni contrassegni (articolo 4, comma 5; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 1; articolo 10, commi 6 ed 8))

Parte di provvedimento in formato grafico

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