Segnaliamo l’art. 2 del presente provvedimento, che dispone lo scioglimento degli enti territoriali in caso di mancata adozione degli strumenti urbanistici generali.
Più in particolare è stabilito che in sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall’art. 32, commi 7 e 8, della L. 326/2003, recante «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici» che hanno introdotto la nuova lettera c-bis) del comma 1 ed il nuovo comma 2-bis) nell’art. 141 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Leg.vo 267/2000, si procede, ai sensi del citato art. 141, comma 1, lettera c-bis), e con le modalità ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (e quindi entro il mese di settembre 2005).