Convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 29.3.2004, n. 80, che all’art. 2 dispone lo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in caso di mancata adozione degli strumenti urbanistici generali.
In particolare il citato art. 2 stabilisce che in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 32, commi 7 e 8, della L. 326/2003, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», che hanno introdotto la nuova lettera c-bis) del comma 1 ed il nuovo comma 2-bis) nell’art. 141 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Leg.vo 267/2000, si procede, ai sensi del citato art. 141, comma 1, lettera c-bis), e con le modalità ivi indicate, allo scioglimento dei consigli in carica degli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, e quindi entro il mese di settembre 2005.
Segnaliamo inoltre l’introduzione, in sede di conversione in legge, dell’art. 7-bis, che ha disposto la cessazione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione della zona terremotata del Belice.