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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz.G.R. Emilia Romagna 11/07/2011, n. 987
Deliberaz.G.R. Emilia Romagna 11/07/2011, n. 987
Deliberaz.G.R. Emilia Romagna 11/07/2011, n. 987
Deliberaz.G.R. Emilia Romagna 11/07/2011, n. 987
Con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 06/08/2015, n. 1185
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - la Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell’agriturismo”; - la L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” che stabilisce che la Regione, ai sensi della L.R. 15 maggio 1997, n. 15, in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento; Atteso che la citata L.R. n. 4/2009 - negli articoli compresi nel Titolo I e III - stabilisce espressamente che compete alla Giunta regionale, con apposito atto, in attuazione del nuovo quadro normativo: - specificare i criteri necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le procedure amministrative e di controllo dell’attività medesima, sentita la Commissione assembleare competente; - individuare la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività, approvarne la modulistica e definire i criteri per attuare le relative procedure amministrative e di controllo; - adottare i simboli e definire le modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi della Legge n. 96/2006; - definire apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza; - approvare i piani regionali per la valorizzazione ed il Testo dell’atto sostegno delle attività agrituristiche individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE; |
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Allegato A) - Testo integrato criteri di attuazione della L.R. n. 4/2009 attività agrituristiche1. Premessa Con la L.R. n. 4 del 31 marzo 2009R “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” la Regione Emilia-Romagna ha definito un nuovo assetto normativo per i settori dell’agriturismo e delle fattorie didattiche, prevedendo al contempo alcune disposizioni in merito alla multifunzionalità delle aziende agricole. Il legislatore regionale ha in particolare demandato alla Giunta la definizione dei criteri e delle modalità necessarie allo svolgimento dell’attività, nonché la disciplina delle procedure amministrative e di controllo sia dell’agriturismo che delle fattorie didattiche. Con le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1693 del 2 novembre 2009 si è data attuazione alla L.R. n. 4/2009 relativamente alle norme dedicate al settore agrituristico. Le presenti disposizioni sostituiscono, aggiornando, quanto stabilito con la deliberazione n. 1693/2009. 2. Definizioni Nell’ambito delle presenti disposizioni si fa riferimento alla seguenti disposizioni: - “ospitalità” intesa quale offerta di pernottamento/alloggio in locali al chiuso organizzati in unità abitative, camere o appartamenti od in spazi aperti organizzati in piazzole attrezzate. Tutte le strutture per l’ospitalità devono rispettare le disposizioni urbanistiche ed igienico-sanitarie; - “somministrazione di pasti e bevande” intesa quale offerta di pasti e bevande rientranti nella normale ristorazione nel rispetto delle tradizioni enogastronomiche locali e regionali; - “organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici” intesa quale offerta di uno o più piatti nei quali è prevalente la valorizzazione di un prodotto aziendale senza avere l’offerta complessiva la caratteristica di un pasto completo; - “attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo” intese quali offerte di svago, lavoro, assistenza o formazione organizzata dall’imprenditore agrituristico nell’ambito della sua impresa per intrattenere i propri ospiti ovvero per fornire servizi di cura, di reinserimento lavorativo, di socializzazione; - “operatore agrituristico” inteso quale imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. n. 228/2001, R singolo od associato, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L.R. n. 4/2009. 3. Finalità Nell’art. 1 della L.R. n. 4/2009 vengono elencati gli obiettivi a cui concorre lo sviluppo del settore agrituristico nel rispetto della legislazione in vigore. Attività economiche, territorio, risorse marginali rurali, attività umane, ed in particolare quelle giovanili, ambiente, patrimonio edilizio e paesaggistico nonché produzioni locali a grande valore aggiunto non possono che giovarsi di uno sviluppo di un settore agrituristico strettamente connesso all’attività agricola svolta dall’imprenditore. Le Province, per valorizzare in modo specifico le loro peculiarità territoriali ed al fine di sfruttare tutte le sinergie possibili tra il settore produttivo agricolo ed agrituristico ed il settore turistico ed enogastronomico, possono istituire commissioni consultive con la presenza dei rappresentanti provinciali di ciascun settore al fine di valutare e monitorare l’andamento dell’offerta turistica rurale e formulare proposte in ordine all’offerta turistica locale. Gli argomenti di approfondimento possono riguardare: - la definizione delle potenzialità turistiche ed enogastronomiche delle attività produttive agricole; - il coinvolgimento del settore agricolo ed agrituristico nel miglioramento delle politiche di sviluppo turistico promuovendo la fruibilità del territorio, nonché la tutela, la valorizzazione ed il miglioramento del paesaggio rurale; - il coinvolgimento del settore turistico nella promozione e nella comunicazione del miglior utilizzo di prodotti locali, nella preparazione di prodotti enogastronomici locali e nelle attività di ristorazione e di ospitalità; - la definizione di progetti congiunti per la promozione territoriale al fine di aumentarne l’attrattività turistica complessiva; - la realizzazione di progetti di promozione congiunta al fine di aggredire nuovi mercati e nuove nicchie di utenti. Copia del materiale prodotto dovrà essere fornita alla Regione che provvederà a divulgarlo e diffonderlo a tutte le Amministrazioni potenzialmente interessate. Nell’ambito delle commissioni consultive possono essere elaborati anche progetti a valenza regionale che la Regione valuterà per un eventuale inserimento nelle proprie attività di promozione e valorizzazione. 4. Attività agrituristiche Rientrano tra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta; b) somministrare pasti e bevande; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini; d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale. 4.1 OSPITALITÀ IN ALLOGGIO O IN SPAZI APERTI ATTREZZATI L’alloggio offerto può essere strutturato liberamente dall’operatore agrituristico in funzione del servizio che intende offrire: camere, mini appartamenti, unità abitative autonome, camerate, ed altre tipologie purché siano realizzate nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare di quelle urbanistiche ed igienico-sanitarie. Gli spazi aperti devono essere organizzati in piazzole per la sosta di tende, camper od altre attrezzature da campeggio e devono essere dotati di servizi minimi previsti al punto 16.5. Non è ammesso il rimessaggio di camper od altri veicoli su terreni agricoli di pertinenza dell’impresa agrituristica fatta salva autorizzazione del Comune sulla base delle normative di settore. 4.2 SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDE I pasti e le bevande offerte dall’operatore agrituristico devono essere espressione e valorizzazione delle produzioni agricole aziendali, del territorio, delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell’Emilia-Romagna, eventualmente aggiornate alle nuove tendenze culinarie. Di norma non possono pertanto essere proposti piatti tipici di altre Regioni e non possono essere utilizzati nei menù riferimenti a piatti o bevande tipiche di altre Regioni o di Stati esteri salvo quelle legate agli usi locali ove presenti. 4.3 OR4GANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI AZIENDALI TRASFORMATI IN PRODOTTI ENOGASTRONOMICI Si tratta di un servizio altamente qualificato, costituito dalla preparazione di un servizio ristorativo non completo, finalizzato principalmente a mettere in valore e promuovere la corretta utilizzazione enogastronomica di prodotti aziendali. Per realizzare tale servizio occorre disporre di locali a norma per la preparazione e somministrazione di alimenti. Non rientra in questa attività la semplice offerta di degustazione di prodotti agricoli, (vino, frutta, verdura, formaggio, salume, olio etc.) non elaborati enogastronomicamente in quanto tale attività può essere normalmente svolta nell’ambito dell’attività agricola. 4.4 ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI, SOCIALI, DIDATTICHE, DI PRATICA SPORTIVA, ESCURSIONISTICHE E DI IPPOTURISMO Essendo l’agriturismo volto a tutelare, qualificare e valorizzare le peculiarità e le risorse specifiche di ciascun territorio ed ad avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura ed all’ambiente, l’operatore agrituristico propone e favorisce lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva escursionistica e di ippoturismo strettamente legate al mondo rurale. 5. Connessione e complementarietà Per svolgere l’attività agrituristica l’imprenditore deve utilizzare le strutture, le attrezzature, le risorse umane della propria azienda, ivi compreso il personale dipendente regolarmente assunto. Il parametro utilizzato per calcolare la connessione è la giornata lavoro. Un’azienda rispetta il principio della connessione quando le giornate lavoro calcolate per l’attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l’attività agrituristica. Le tabelle relative alle giornate lavoro e la metodologia di calcolo sono contenute nell’Allegato 1. 6. Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione - iscrizione all’elenco provinciale Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l’attività agrituristica devono preventivamente richiedere l’abilitazione all’esercizio dell’attività, la relativa certificazione, nonché l’iscrizione all’elenco provinciale. Per attivare la procedura, l’imprenditore, iscritto all’anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento Regionale n. 17/2003, deve presentare un’unica istanza utilizzando lo schema di cui all’Allegato 2) fornendo tutti i dati necessari affinché la Provincia possa concedere l’abilitazione, rilasciare il certificato relativo al rapporto di connessione e procedere all’iscrizione nell’elenco provinciale dell’operatore agrituristico. Oltre ai dati dell’impresa e dell’imprenditore agricolo dovrà essere fornita una descrizione dettagliata dell’azienda e di ogni singola attività agricola svolta, indicando le relative quantità, nonché l’eventuale certificazione di produzione biologica. Dovranno essere precisate le attività agrituristiche che si intendono svolgere e quali strutture e superfici siano destinate alle attività medesime. In sede di istruttoria dovrà essere specificatamente verificato: - che il richiedente sia un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e che l’impresa sia iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio; - il possesso dell’attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica dell’apprendimento. Tale attestato, nel caso di imprenditore persona fisica dovrà essere posseduto dal richiedente; nel caso di società di persone da almeno un socio; nel caso di società di capitale o cooperativa da almeno un socio o da un dipendente; - la consistenza dell’attività agricola svolta e dell’attività agrituristica prevista; - il possesso di partita IVA; - l’esistenza di volumi edificati dismessi da utilizzare per lo svolgimento dell’attività agrituristica; - l’insussistenza in capo all’imprenditore agricolo delle condizioni, previste dall’art. 6 comma 1 della Legge n. 96/2006R, ostative allo svolgimento dell’attività agrituristica; - la sussistenza delle condizioni legate alla connessione e complementarietà (giornate lavoro); - il possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) nelle ipotesi di attività di ospitalità rurale familiare. Gli esiti degli accertamenti istruttori e degli eventuali sopralluoghi dovranno risultare in apposito verbale. La Provincia, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo, con apposito atto, concede l’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e dispone il rilascio del certificato di connessione. Per uniformare le fasi istruttorie è stato predisposto uno schema di verbale istruttorio (Allegato 3) ed uno schema del certificato relativo al rapporto di connessione (Allegato 4) che le Province potranno utilizzare per l’espletamento delle attività di verifica. Nel certificato dovranno essere elencate e quantificate le attività agrituristiche che potranno essere svolte dall’operatore agrituristico nel rispetto della normativa vigente. Per garantire continuità del servizio agrituristico nei casi di decesso del titolare, di subentro di un giovane che usufruisce di agevolazioni per il primo insediamento ed in ogni altra situazione imprevedibile di impedimento irreversibile del titolare, la Provincia provvede ad iscrivere provvisoriamente il nuovo imprenditore nell’elenco, previo impegno del subentrante di frequenza del primo corso di formazione per operatore agrituristico che verrà avviato su territorio provinciale. La Provincia dovrà verificare il rispetto dell’impegno preso e, in caso di accertamento negativo, provvederà alla cancellazione dell’operatore agrituristico dall’elenco dandone comunicazione al Comune per gli opportuni provvedimenti. 7. Elenco provinciale degli operatori agrituristici L’art. 30 della L.R. n. 4/2009R stabilisce che gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I della Legge “Agriturismo ed attività connesse” e del Titolo II “Fattorie didattiche” sono iscritti in elenco unico suddiviso in due sezioni istituito presso le Province. Dopo le verifiche istruttorie, nell’atto di concessione dell’abilitazione e di rilascio del certificato di connessione la Provincia disporrà contestualmente l’iscrizione all’elenco, provvedendo all’aggiornamento dello stesso con la registrazione di tutti i dati relativi all’impresa ed all’operatore abilitato. Nel caso in cui un’azienda insista su più Province, l’operatore verrà iscritto nella Provincia in cui è presente il centro aziendale principale in cui verrà svolta l’attività agrituristica. Qualora nella domanda di iscrizione siano presenti terreni o allevamenti situati all’esterno dei territori della Provincia competente, viene data comunicazione agli altri Enti interessati. In attuazione delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1693/2009, in fase di prima applicazione, le Amministrazioni provinciali hanno provveduto nella elaborazione dell’elenco degli operatori agrituristici secondo il seguente ordine: 1) iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 26/94 in possesso, alla data del 15 aprile 2009, di un titolo abilitativo a svolgere l’attività; 2) operatori iscritti successivamente al 15 aprile 2009 in base alle norme transitorie con l’eventuale aggiornamento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e della certificazione relativa al rapporto di connessione; 3) operatori che hanno richiesto l’iscrizione in relazione alle disposizioni della deliberazione n. 1693/2009. Per le iscrizioni successive le Amministrazioni procederanno in ordine cronologico in base alle istruttorie concluse positivamente. Con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 8771 del 10 agosto 2010 sono stati approvati il software ed il manuale di gestione per la tenuta degli Elenchi provinciali degli operatori agrituristici in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I, che le Amministrazioni provinciali utilizzano per la gestione degli Elenchi. A seguito di richieste di modifica dell’iscrizione che riguardano esclusivamente la consistenza dell’azienda agricola o agrituristica, l’iscrizione mantiene la stessa numerazione. Oltre alla compilazione dei campi richiesti in sede di iscrizione all’elenco, le Province dovranno provvedere - entro 15 giorni dal loro ricevimento - alla registrazione dei dati trasmessi dai Comuni relativi all’attività effettivamente svolta, quale risultante dalla Segnalazione certificata di inizio attività. Per quanto attiene la comunicazione e diffusione dei |
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Allegato 1 - Numero medio annuo di giornate lavorative stimate necessarie per le colture e gli allevamenti piu’ diffusi nelle aziende agricole di pianura
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Allegato 3 - Schema verbale istruttoria |
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Allegato 4 - Schema certificato relativo al rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola |
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Allegato 5 - Schema segnalazione certificata inizio attività agrituristica |
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Allegati 6-8 - omissis |
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