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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 15/03/2011, n. 1
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 15/03/2011, n. 1
Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 15/03/2011, n. 1
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[Premessa] |
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PremessaIl Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R (di seguito, rispettivamente Regolamento e Codice), adottato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, prevede, all’art. 73, una serie di sanzioni amministrative di diversa natura nei confronti delle SOA, in attuazione di |
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1. Entrata in vigore delle sanzioniIn base al combinato disposto dell’art. 359, comma 2, del Regolamento e dell’art. 253, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l’art. 73 del Regolamento è entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del 10 dicembre 2010), a differenza di tutte le altre disposizioni regolamentari che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione. Si pone al riguardo un problema di |
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2. Considerazioni generali circa le fattispecie sanzionatorie previste all’articolo 73Le fattispecie sanzionabili previste dall’art. 73 del Regolamento attengono principalmente alle seguenti due tipologie di attività poste in essere dalle SOA: 1) adempimenti previsti per garantire la verifica da parte dell’Autorità del possesso in capo alle SOA dei requisiti generali e di indipendenza necessari per lo svolgimento dell’attività di attestazione (articolo 73, comma 1, lett. a) e lett. b) ed art. 73, comma 2, lett. a); 2) esercizio dell’attività di attestazione che le SOA svolgono nei confronti degli esecutori di lavori pubblici d’importo superiore a € 150.000,00 (articolo 73, comma 1, lett. b), c) e d) e comma 2). In ordine alla tipologia di violazioni di cui al punto 1), l’attuale impianto normativo prevede in capo alle SOA una serie di obblighi informativi nei confronti dell’Autorità in assenza di specifica richiesta, nonché un generale obbligo di risposta alle puntuali richieste formulate dalla stessa Autorità nelle sue funzioni di vigilanza sul sistema di qualificazione come previste dall’art. 6, comma 7, lett. m), del Codice. In particolare l'art. 73, comma 1, le |
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3. Fattispecie che comportano la sanzione della sospensione o della decadenza della autorizzazione ad attestare (art. 73, comma 3).Oltre alle sanzioni pecuniarie, l’art. 73, comma 3, del Regolamento, prevede la sospensione della autorizzazione a svolgere attività di attestazione in caso di più violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 commesse dalle SOA ovvero in caso di recidiva dopo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. La norma, inoltre, prevede la sanzione della decadenza dell’autorizzazione nel caso di comportamento inadempiente delle SOA, caratterizzato nel tempo da recidiva grave o gravemente reiterata. Con riferimento alla sospensione, la norma prevede differenti termini massimi di 120 giorni, 24 |
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4. Regole da rispettare in caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonché di fallimento o di cessazione della attività della SOA (art. 73, commi 8 e 9). |
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4.1. Effetti della sospensione della autorizzazione ad attestare e conseguenze sulla attività di attestazione.Sull’attività di attestazione della SOA Il provvedimento sanzionatorio di sospensione ex art. 73, comma 3, D.P.R. 207/2010 ha per oggetto l’autorizzazione allo svolgimento da parte della SOA dell’attività di attestazione della qualificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 68. La sanzione della sospensione incide sull’attività di attestazione della SOA nella misura in cui interdice temporaneamente l’esercizio di tutte le attività propedeutiche, funzionali e strettamente connesse al rilascio dell’attestato di qualificazione. Pertanto, durante il periodo di sospensione, la SOA non potrà stipulare alcun contratto di attestazione, né rilasciare attestati sulla ba |
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4.2. Obblighi della SOA conseguenti ai provvedimenti di sospensione e di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonché a seguito di fallimento e di cessazione della attività della SOA.Il comma 8 dell’art. 73 del Regolamento disciplina gli effetti della sospensione o della decadenza (oltre a quelli relativi al fallimento o alla cessazione di attività di una SOA) nel rapporto tra la SOA e le imprese qualificate o in attesa di qualificazione. Al fine di tutelare le imprese, le quali possono essere pregiudicate dalla paralisi della attività di attestazione della SOA conseguente alle fasi della sospensione, decadenza o cessazione di attività e fallimento, la norma prevede che le SOA debbano comunicare, entro il termine di quindici giorni, il ricorrere di una delle circostanze sopra segnalate; tale comunicazione deve essere inviata anche all’Autorità. Oggetto di tale comunicazione è costituito alternativamente dal provvedimento finale emesso dall’Autorità di sospensione o decadenza dell’autorizzazione ad attestare, dall’intervenuta dichiarazione di fallimento o dalla cessazione dell’attività. Con riferimento al termine di quindici giorni, indicato nel primo periodo del comma 8, si rileva che si tratta di un termine di adempimento di un’obbligazione ex lege la cui inosservanza determina le conseguenze delineate rispettivamente dall’art. 73, comma 1, lett. c), e comma 4, lett. d), del Regolamento. |
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4.3. Divieto di trasferimento di azienda tra SOA in caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione (comma 9).Il comma 9 dell’art. 73 del Regolamento stabilisce che: «In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, l’Autorità non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA». La ratio della previsione in oggetto è quella di impedire il compimento di atti elusivi volti ad evit |
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ALLEGATO 1LINEE GUIDA OPERATIVE |
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PremessaLe presenti linee guida operative descrivono in modo analitico le fattispecie più rilevanti alle quali sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 73 del D.P.R. 207/2010, in relazione alle indicazioni generali contenute nel testo della presente determinazione. 1. Violazioni in materia di obblighi delle SOA, atti ad assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali e a prevenire lesioni al principio dell’indipendenza, nonché sanzioni pecuniarie corrispondenti [articolo 73, comma 1, lett. a) e lett. b), ed art. 73, comma 2, lett. a)] L’art. 73, comma 1, del Regolamento prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6, comma 11, del Codice, per violazioni in materia di obblighi delle SOA atti ad assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali e a prevenire lesioni al principio dell’indipendenza. Tali sanzioni sono da graduare rispetto alla misura massima di € 25.822 in relazione alla gravità dell’inadempimento delle SOA, per i casi di: 1.1. Mancata, ritardata o incompleta risposta, nel termine di dieci giorni, alle richieste dell’Autorità alle SOA, per ogni informazione riguardante i nominativi dei propri soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione, ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e dei requisiti morali e professionali dei soci diretti e indiretti. 1.2. Mancata, ritardata o incompleta risposta alle richieste istruttorie dell’Autorità, nel termine indicato dalla stessa, per ogni informazione riguardante il procedimento aperto su istanza di nulla osta al trasferimento di partecipazioni azionarie della SOA [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. a), con l’art. 66, comma 4, del Regolamento]. 1.3. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, nel termine previsto di quindici giorni dal loro verificarsi, delle eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza. Poiché la richiamata disposizione contenuta nell’art. 64, comma 5, del Regolamento, è logicamente correlata a quella di cui al precedente comma 4, il requisito dell’indipendenza va riferito necessariamente alla composizione e alla struttura organizzativa delle SOA, ed è posseduto qualora siano assicurati il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b), con l’art. 64, comma 5, del Regolamento]. Al fine di assicurare il rispetto del principio di indipendenza e di assenza di qualunque interesse commerciale, le SOA devono effettuare i necessari controlli ogni tre mesi, presso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato e inviare la relativa comunicazione all’Autorità. A riguardo si precisa che la valutazione in ordine al rispetto di tali principi non è più rimessa alle SOA, le quali sono quindi tenute a comunicare la sussistenza di qualunque circostanza che possa implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indipendenza. Nel primo trimestre successivo all’entrata in vigore dell’art. 73 del D.P.R. 207/2010 le SOA sono tenute a comunicare non solo le circostanze rilevanti nel senso anzidetto verificatesi successivamente al 25.12.2010 ma anche quelle verificatesi prima di tale data. 1.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, nel termine previsto di quindici giorni dal loro verificarsi dell'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all’art. 64, comma 6, del Regolamento, e cioè, tenuto conto della rubrica della predetta disposizione, in caso di mancato possesso o del venir meno di uno dei requisiti di ordine generale della SOA [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b) con l’art. 65, comma 2, del Regolamento]. Anche in questo caso è rimessa alla Autorità la valutazione di fatti e circostanze che possano incidere sul sussistere o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 64, comma 6. Le SOA, ogni sei mesi, devono richiedere alle Procure della Repubblica Ufficio Casellario Giudiziale i certificati integrali relativi alle persone fisiche oggetto di controllo. 1.5. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, nel termine previsto di quindici giorni dalla dichiarazione pronunciata da parte degli organi sociali delle SOA, della decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, a causa del venir meno dei requisiti di cui all’art. 64, comma 6, del Regolamento [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b), con l’art. 67, comma 3, del Regolamento]. 1.6. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, nel termine previsto di quindici giorni dall’avvio del relativo procedimento, della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del personale delle SOA, disposta a causa del venir meno dei requisiti di cui all’art. 64, comma 6, del Regolamento. [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b), con l’art. 67, comma 4, del Regolamento]. 1.7. Per il caso in cui le informazioni, i dati ovvero gli atti trasmessi alla Autorità, compresi quelli trasmessi in forza delle norme sopra richiamate, risultino non veritieri, l’art. 73, comma 2, lett. a), del Regolamento, prevede sanzioni amministrative pecuniarie più severe, da graduare rispetto alla misura massima di € 51.545. Altri casi, sanzionati dall’art. 73, comma 2, del Regolamento, sino alla misura massima di € 51.545, sempre a causa di lesioni del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e del principio dell’indipendenza, sono i seguenti: 1.8. Comportamento, nello svolgimento dei propri compiti ed attività, caratterizzato da scarse diligenza, correttezza e trasparenza, non rispettoso dei principi di cui all’articolo 2 del Codice, di economicità, di efficacia, di tempestività e di correttezza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. b), con l’art. 70, comma 1, lett. a)]. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, ricadono in tale fattispecie anche le ipotesi di assunzioni di personale (limitatamente alle figure in posizione apicale) e di cessioni azionarie, effettuate/consentite dalle SOA senza acquisire il nulla osta della Autorità. Ulteriore ipotesi |
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TABELLA : Applicabilità delle fattispecie sanzionatorie dal 25/12/2010
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