La detrazione per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti è stata introdotta, nel nostro ordinamento tributario, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007 - art. 1, commi da 344 a 349.
Sulla base della originaria formulazione della normativa la detrazione era limitata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Successivamente, l’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 20, ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010; inoltre il comma 286 del medesimo articolo ha inserito tra gli interventi agevolati le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Ai sensi della normativa vigente, gli interventi di risparmio energetico per i quali è disposta l’agevolazione sono suddivisi in n. 4 categorie a ciascuna delle quali corrisponde uno specifico importo massimo detraibile - da euro 30.000 a euro 100.000 che riguardano, la riqualificazione energetica dell’intero edificio, le strutture opache, verticali e orizzontali dell’edificio o di parte dell’edificio, compresa la sostituzione di finestre e infissi, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio, si rammenta che, relativamente agli interventi effettuati a far data dal 1° gennaio 2008, la detrazione può essere ripartita, secondo il disposto recato dall’art. 1, comma 20, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un numero di rate, di pari importo, compreso tra tre e dieci, a scelta irrevocabile del contribuente da operarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Circa gli adempimenti che il soggetto, che intende a