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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 02/02/2006
D. Min. Giustizia 02/02/2006
D. Min. Giustizia 02/02/2006
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[Premessa]Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire»; Visto l’art. 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l’istituzione di un Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costru |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) per «acqui |
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Art. 2. - Presentazione della domanda1. La domanda di accesso al Fondo è presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente decreto, entro il termine di decad |
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Art. 3. - Documentazione da allegare alla domanda1. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) copia del documento d’identità; b) copia del contratto preliminare di vendita, ovvero di altro atto o contratto che abbia o possa avere per effetto l’acquisto, l’assegnazione o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire; c) atto che certifichi l’esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, né aperta successivamente al |
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Art. 4. - Istruttoria e delibera sulle domande1. Il gestore esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e verifica la su |
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Art. 6. - Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare1. Il gestore, entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di indenniz |
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Art. 7. - Accesso in quota1. Nei successivi anni di riferimento, il gestore, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, determina la misura percentuale degli indennizzi da erogare a ciascuno degli aventi diritto. 2. Il gestore, in relazione a quanto previsto |
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Art. 8. - Pagamento degli indennizzi1. La corresponsione delle somme in favore degli aventi diritto è effettuata dal gestore media |
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Art. 9. - Contabilità e rendiconto di gestione1. Il gestore tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di ben |
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Art. 10. - Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire1. Presso la Consap S.p.a. è istituito il comitato del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comitato è composto da: a) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze; b) un rappresentante del Ministero della giustizia; |
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Art. 11. - Pareri del comitato1. Il comitato, su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla determinazione delle linee gu |
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Allegato |
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Domanda di accesso alle prestazioni del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell’art. 18 del D. Leg.vo n. 122 del 20.6.2005 |
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