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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 24/10/2003, n. 340
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 03/04/2007. Le modifiche riguardano soltanto l’allegato A, sono riportate in corsivo ed entrano in vigore il 27/05/2007, le altre disposizioni sono in vigore dal 19/12/2003
- D. Min. Interno 23/09/2008
- D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14)
- D. Min. Interno 31/03/2014
- D. Min. Interno 20/04/2018
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Testo del documento |
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PremessaIl Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto; |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente |
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Art. 2. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati |
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Art. 3. - Ubicazione dell'impianto1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere: a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel pr |
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Art. 4. - Divieto di permanenza in aree non più rispondenti1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compr |
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Art. 5. - Mancanza delle distanze di sicurezza1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le dista |
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Art. 6. - Deroghe1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni cont |
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Art. 7. - AbrogazioniSono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208; |
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Art. 8. - Disposizioni finali1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produt |
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Allegato A - Regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (art. 1, comma 1) |
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TITOLO I - GENERALITÀ |
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0. Principi comuni.1. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l'impianto devono essere specificamen |
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1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce: area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi; barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di: garantire il funzionamento della pompa sotto battente; isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione; capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio; |
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TITOLO II - IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE |
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2. Elementi costitutivi degli impianti.1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi: a) uno o |
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3. Elementi pericolosi dell'impianto.1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione d |
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4. Serbatoi fissi.4.1. DISPOSIZIONI GENERALI 1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m³, ottenibile mediante due serbatoi aventi capacità massima di 50 m³ ciascuno. Ai fini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m³ ciascuno. 2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85% della loro capacità. 3. Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili da parte dell'operatore. |
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5. Pompe e compressori.1. Le pompe possono essere installate: a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi; |
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6. Recinzione.1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di personale non autorizzato. P |
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7. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al Titolo I, punto 1. |
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7-bis. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida.1. Le tubazioni per la movimentazione di G.P.L. liquido all'interno dell'impianto devono essere interrate. Ove l'interramento risulti irrealizzabile per motivi tecnico-costruttivi, sono ammessi tratti limitati di tubazioni fuori terra disposte in modo che siano evitati urti accidentali. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi. |
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8. Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi.1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate con manichette flessibili di travaso di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore v |
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9. Impianto elettrico. |
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10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianto di ter |
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11. Fognature e caditoie.1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell'impianto di distribuz |
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12. Estintori ed idranti.1. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile. |
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13. Distanze di sicurezza.13.1 DISTANZE DI SICUREZZA INTERNE. 13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto. 1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le distanze riportate nella seguente tabella: TABELLA I
(1) È ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione. |
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14. Sosta dell'autocisterna.1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell'impian |
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15. Norme di esercizio.15.1 GENERALITÀ. 1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate nei punti seguenti. 2. Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare al competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi. 15.2 OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO. 1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera. 2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che: - il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di arresto di emergenza conforme alla norma UNI EN 12252:2001, possono scaricare con motore in moto in quanto tale sistema è in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore; il sistema di arresto in dotazione all'autocisterna deve essere collegato al sistema di emergenza dell'impianto; - le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate; - |
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TITOLO III - IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA FINO A 30 M³ |
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16. Generalità.1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di |
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17. Interventi di adeguamento.17.1 SISTEMA DI EMERGENZA FINALIZZATO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO. 1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato nel locale pompe, qualora previsto. 17.2 DISPOSITIVI E MODALITÀ PER IL RIEMPIMENTO DEI SERBATOI FISSI. 1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8 relativamente all'utilizzo di manichette flessibili munite di raccordi rapidi, in dotazione all'impianto o all'autocisterna. |
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18. Generalità.1. È consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti. 2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L., di tipo presidiato, il personale addetto deve sempre trovarsi presso l'impianto self-service per consentire una rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente. “Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3, comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requi |
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19. Requisiti per il rifornimento self-service.1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione. 2. I |
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20. Segnaletica di sicurezza.1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo selfservice, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare: N3 a) Avvertenze: — per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione (negli impianti presidiati); — è vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati); |
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