«n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526;
o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m³; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'