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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 10/08/1988, n. 377
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- D. P.R. 05/10/1991, n. 460
- D. P.R. 27/04/1992
- D. P.R. 11/02/1998
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Art. 1. - Categorie di opere1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie: a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi; b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica); c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all’eliminazione definitiva dei residui radioattivi; d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio; e) impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell’amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t; N4 f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produz |
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Art. 2. - Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti1. Si intendono per progetti delle opere di cui all’art. 1 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell’aggiudicazione dei relativi lavori. In particolare: a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il provvedimento di cui all’art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come disciplinato dall’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato; b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio e degli impianti chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato; c) per progetti di impianto per l’estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al Ministero dell’indus |
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Art. 3. - Norme tecniche integrative1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all’art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli st |
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Art. 5. - Pubblicità1. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 2, il committente di opere di cui all’art. 1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffus |
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Art. 6. - Istruttoria1. L’istruttoria sui progetti di cui all’art. 1 ha le seguenti finalità: a) accertare la completezza della documentazione presentata; b) |
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Art. 7. - Norma transitoria1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti delle opere per i quali sia gi |
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Art. 8. - Entrata in vigore |
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