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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 25/11/1996, n. 624
D. Leg.vo 25/11/1996, n. 624
D. Leg.vo 25/11/1996, n. 624
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche; |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Capo I - Campo di applicazione |
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Art. 1 (Attività soggette)1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e seconda categoria, così come definite dall'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche. 2. Le norme del presente decreto si applicano: |
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Art. 2 (Definizioni)1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) l |
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Art. 3 (Vigilanza)1. Ai sensi delle norme vigenti: a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività m |
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Art. 4 (Esercizio della vigilanza)1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estratt |
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Art. 5 (Misure generali di tutela)1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'articolo 3 del D.L.vo n. 626 del 1994, Rsono le seguenti: a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute o la sicurezza propria e degli altri lavoratori; |
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Capo II - Obblighi del datore di lavoro |
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Art. 6 (Documento di sicurezza e di salute)1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L.vo n. 626 del 1994 Rprende il nome di Documento di Sicure |
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Art. 7 (Obblighi)1. Il datore di lavoro: |
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Art. 10 (Contenuti del DSS)1. Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi: a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive; b) mezzi di evacuazione e salvataggio; c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme; d) |
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Art. 11 (Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive)1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine d |
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Art. 12 (Mezzi di evacuazione e di salvataggio)1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appr |
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Art. 13 (Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme)1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione nece |
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Art. 14 (Informazione dei lavoratori)1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V e VI, del D.L.vo n. 626 del 1994, il datore di |
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Art. 15 (Sorveglianza sanitaria)1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I del D.L.vo n. 626 del 1994 i |
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Capo III - Norme generali |
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Art. 16 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro)1. La Commissione di cui all'articolo 393 del D.P.R. 27.4.55, n. 547,R come sost |
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Art. 17 (Modifiche all'articolo 83 del D.P.R. n. 886 del 1979)1. All'articolo 83, comma 1, del decreto n. 886 del 1979, dopo il numero 12) è aggiunto il seguente: |
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Art. 18 (Trasmissione documentazione)1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'a |
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Art. 19 (Sistemazione dei luoghi di lavoro)1. Nei luoghi di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono essere asportati o tenuti sotto co |
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Art. 20 (Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio)1. L'articolo 6 del D.P.R. n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro. 2. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori". 2. L'articolo 27 del D.P.R. n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: "Articolo 27 1. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione. 2. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria ambiente-risorse o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente. 3. Nelle attività di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e d |
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Art. 21 (Lavoratori competenti)1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell'articolo 160 del D.P.R. n. 128 del 1 |
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Art. 22 (Istruzioni scritte)1. Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, |
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Art. 23 (Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose)1. Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma |
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Art. 24 (Lavoratori portatori di handicap)1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavor |
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Art. 25 (Infortuni ed incidenti)1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro. 2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro. |
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Art. 26 (Inchieste sugli infortuni)1. Il funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività in mare, accerta le circost |
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Art. 27 (Infortuni in mare)1. Per le attività estrattive che si svolgono in mare, qualora l'infortunio riguardi personale imbarcato con contratto di arruolamento sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori, deve essere presentata denuncia |
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Art. 28 (Statistiche degli infortuni)1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rilevazione, all'elabo |
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Capo IV - Attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici |
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Art. 29 (Misure di carattere generale)1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in |
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Art. 30 (Disposizioni specifiche)1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati. 2. Le attrezzat |
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Art. 31 (Verifiche periodiche)1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro in data 12 settembre 1959, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nei citati decret |
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Capo V - Manutenzione |
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Art. 32 (Obblighi di manutenzione)1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle at |
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Art. 33 (Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza)1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi, tenuti costantemente |
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Art. 34 (Recipienti a pressione)1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative. |
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Capo VI - Disposizioni tecniche |
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Art. 35 (Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere)1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto |
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Art. 36 (Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina)1. Fermo restando il disposto dell'articolo 46 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e in deroga al primo comma dell'a |
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Art. 39 (Vie di circolazione ed aree con pericolo)1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del D.P.R. n. 547 del 1955, |
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Art. 40 (Luoghi di lavoro esterni)1. Ai luoghi di lavoro esterni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 7, del |
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Art. 42 (Norme applicabili)1. Alle attività estrattive si applicano gli articoli 7, 9, 11 e 14 del D.P.R. n. 303 del 1956 |
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Titolo II - Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie |
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Capo I - Norme comuni |
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Art. 43 (Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive)1. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, fornisce strumenti per misurarne la concentrazione definendone le modalità di misur |
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Art. 44 (Protezione contro il rischio di esplosione)1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XI del D.P.R. n. 128 del 1959, il datore di la |
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Art. 45 (Protezione dalle atmosfere nocive)1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV del D.P.R. n. 128 del 1959, in caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede misure adeguate per |
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Art. 46 (Misure generali per la protezione dai rischi di incendio)1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste |
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Art. 47 (Trasporti)1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del D.P.R. n. 128 del 1959, il direttore respons |
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Art. 48 (Attrezzature di salvataggio)1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 535 del D.P.R. n. 128 del 1959, il datore di la |
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Art. 49 (Esercitazioni di sicurezza)1. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente oc |
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Art. 50 (Misure generali per le aree di deposito)1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di deca |
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Art. 51 (Disposizioni particolari per gli impianti di superficie)1. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del D.P.R. n. 547 del 1955R e all'articolo 6 del D.P.R. n. 303 del 195 |
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Capo II - Norme applicabili alle attività a cielo aperto |
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Art. 52 (Coltivazione)1. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti n |
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Capo III - Norme applicabili alle attività in sotterraneo |
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Art. 53 (Piani topografici dei lavori)1. All'articolo 33, primo comma, del D.P.R. n. 128 del 1959 è aggiunto il seguente period |
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Art. 54 (Vie di uscita)1. Il primo comma dell'articolo 141 del D.P.R. n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: |
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Art. 55 (Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo)1. Gli impianti in cui si eseguono lavori sotterranei devono essere predisposti, utilizzati, attrezza |
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Art. 56 (Armature di sostegno e stabilità dei terreni)1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 148 del D.P.R. n. 128 del 1959, le armature per il soste |
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Art. 57 (Ventilazione)1. Il primo comma dell'articolo 258 del D.P.R. n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: |
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Art. 58 (Cantieri grisutosi)1. Le disposizioni del Titolo X del D.P.R. n. 128 del 1959 come modificato dal presente decreto sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo. 2. All'articolo 423 del D.P.R. n. 128 del 1959, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 59 (Misure generali di tutela per le attività in sotterraneo)1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XIII del D.P.R. n. 128 del 1959, nelle zone esposte a sprigionamenti istantanei di gas, con o senza proiezioni di roccia, a colpi di massiccio o ad irruzioni d'acqua, l'attività lavorativa deve essere pianificata e condotta in modo da garanti |
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Art. 60 (Obblighi specifici per le attività in sotterraneo)1. Il datore di lavoro prende i provvedimenti idonei ad individuare le zone a rischio di sprigionamen |
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Art. 61 (Misure preventive per l'evacuazione del personale)1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori apparecchi autorespiratori, da conservare in appositi l |
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Art. 62 (Controllo della presenza in sotterraneo)1. Il direttore responsabile provvede affinché in ogni momento siano noti il numero ed i nomi |
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Art. 63 (Organizzazione del salvataggio)1. Ferme restando le più specifiche disposizioni di cui al Capo X del Titolo X nonché a |
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Titolo III - Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione |
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Capo I - Norme comuni applicabili alle attività di terraferma ed in mare |
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Art. 64 (Campo di applicazione)1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali: |
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Art. 65 (Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione)1. Il primo comma dell'articolo 60 del D.P.R. n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: "I titolari di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nonché per fluidi geotermici o gas diversi dagli idrocarburi, prima dell'inizio di ogni perforazione superiore a 200 m di profondità sono tenuti ad inviare all'autorità di vigilanz |
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Art. 66 (Controllo dei pozzi)1. Il titolare valuta la possibilità del verificarsi di eruzioni durante la perforazione e adotta le adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire tale rischio, stabilendo le misure di controllo del fango, nonché le misure di emergenza in caso di eruzione; tali attrezzature devono consentire la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare può prevedere nel DSS l'uso parziale o il non impiego delle attrezzature di sicurezza nei soli casi di perforazioni intese allo sviluppo e alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche già note quando egli esclude la possibilità di eruzioni. 2. L'articolo 82 del D.P.R. n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: "Articolo 82 1. Il tit |
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Art. 67 (Personale addetto)1. Il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezz |
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Art. 68 (Cementazioni)1. L'articolo 89 del D.P.R. n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: |
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Art. 69 (Circolazione del fango)1. Il secondo comma dell'articolo 79 del D.P.R. n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: |
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Art. 70 (Perforazioni con fluidi diversi dal fango)1. Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorità di vigilanza pu&og |
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Art. 71 (Perforazioni per minerali salini)1. Alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di minerali salini per dissoluzione non s |
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Art. 72 (Rilevazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive)1. Durante le operazioni di perforazione, nonché in quelle di coltivazione di idrocarburi, il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, provvede a che siano installati sistemi per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, con particolare riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno solforato, entro le zone definite pericolose nonché nei locali chiusi in cui possa verificarsi la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di tali sostanze. |
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Art. 73 (Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione)1. Per le operazioni di prospezione che avvengano mediante l'uso di esplosivo, il DSS deve essere redatto tenendo presenti gli articoli 296, 297, 305, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 336, 337, 33 |
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Art. 74 (Porte e portoni)1. La posizione, il numero, i materiali da utilizzare per la loro costruzione e le dimensioni di porte e portoni devono essere determinati in funzione del |
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Art. 75 (Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro)1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, |
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Art. 76 (Operazioni simultanee)1. Si intendono per operazioni simultanee tutte quelle operazioni, da effettuarsi in contemporanea da uno stesso cantiere o piattaforma per lo sviluppo e la coltivazione di un giacimento, che, oltre alla perforazione, prevedono produzione, work-over, lavori di saldatura e taglio, o comunque uso di fiamme libere, nonché movimentazione di carichi suscettibile di arrecare danni ad apparecchiature ed impianti. |
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Art. 77 (Intervento ai pozzi)1. Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorità di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti |
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Art. 78 (Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza)1. Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, fornisce per ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori: a) un sistema capace di dare l'allarme con segnal |
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Art. 79 (Esercitazioni di sicurezza)1. Ad intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali: |
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Capo II - Norme applicabili alle attività di terraferma |
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Art. 80 (Sicurezza e lotta antincendio)1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte le istruzioni antincendio, in cui siano specificate le misure previste per prevenire, ind |
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Art. 81 (Norme antincendio per i pozzi)1. Al primo comma dell'articolo 94 del D.P.R. n. 128 del 1959, le parole "Entro 30 m dall'asse del poz |
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Art. 82 (Distanze di sicurezza)1. All'articolo 74 del D.P.R. n. 128 del 1959, le parole "Distanze minori, fino a 20 m e 10 m rispett |
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Art. 83 (Servizio antincendio e piano di emergenza)1. Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzar |
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Art. 84 (Presentazione dei progetti)1. I progetti degli impianti destinati alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, alla prima trasformazione del minerale estratto ove questo debba necessariamente essere utilizzato in loco, direttamente connessi ai giacimenti in produzione, sono depositati dal titolare, in duplice copia per la parte relativa alle misure antincendio, presso la competente autorità di vigilanza corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto delle norme ine |
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Art. 85 (Verifica e collaudo degli impianti)1. La verifica della rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio realizzate con quanto previsto in progetto nonché con quanto stabilito dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, è effettuato dal responsabile o da un funzionario dell'autorità di vigilanza e dal Comandate provinciale dei Vigili del f |
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Art. 86 (Impianti elettrici)1. Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle attività estrattive condo |
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Art. 87 (Attrezzature di salvataggio)1. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio, pronte all'uso e collocate i |
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Capo III - Norme applicabili alle attività a mare |
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Art. 88 (Capo piattaforma e Comandante)1. Nel caso di attività di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma f |
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Art. 89 (Misure generali di prevenzione degli incendi)1. Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi. 2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare: |
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Art. 90 (Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili)1. Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'articolo 49 del D.P.R. n. 886 del 1979 e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934,R pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di prod |
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Art. 91 (Norme antincendio)1. Al primo comma dell'articolo 42 del D.P.R. n. 886 del 1979, le parole: "deve essere organizzato" sono sostituite da: "il |
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Art. 92 (Impianti modulari)1. Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione incendi per gli impianti modulari per i quali sia prevista l'installazione temporanea su più piattaforme fisse o strutture assimilabili, il titolare può presentare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90, con congruo anticipo rispetto al loro primo impiego, alle sezioni interessate, ed in triplice copia al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - UNMIG, una relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'arti |
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Art. 93 (Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini)1. I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 886 del 1979, devono essere depositati presso la competente autorità di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 del D. |
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Art. 94 (Comandi a distanza in caso di emergenza)1. Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza, munito nei p |
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Art. 95 (Punti sicuri di raduno e liste d'appello)1. Il datore di lavoro prende le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto tecnicamente possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di emergenza a destinazione dei o in p |
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Art. 96 (Evacuazione e salvataggio)1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza. 2. Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e att |
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Art. 97 (Camera iperbarica)1. All'articolo 53 del D.P.R. n. 886 del 1979, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "I |
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Art. 98 (Alloggi)1. Ove lo richiedano la natura, l'entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia: |
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Art. 99 (Movimento degli elicotteri)1. Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilità di accesso e in modo che gli elicotteri |
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Titolo IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 100 (Norma finale)1. I luoghi di lavoro per le attività estrattive, con esclusione di quelle condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI e il titolo II entro il 3 dicembre 2003. |
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Art. 102 (Disposizioni finanziarie)1. Gli oneri derivanti ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti e della navigazione, dalla partecipazione alle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17, dalle istruttor |
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Art. 103 (Norme soppresse)1. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del D.P.R. n. 128 del 1959: a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II; |
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Titolo V - Sanzioni |
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Art. 104 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili)1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 6 commi 2 e 3; 52 comma 1. 2. Il titolare è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto |
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Art. 105 (Contravvenzioni commesse dai preposti e dai sorveglianti)1. I preposti sono puniti: a) con l'arresto sino a due mesi o c |
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Art. 106 (Violazioni amministrative)1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 43 comma 3 è punito con la sanzione ammi |
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25/11/2024
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