Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 24/07/1992, n. 358
D. Leg.vo 24/07/1992, n. 358
D. Leg.vo 24/07/1992, n. 358
D. Leg.vo 24/07/1992, n. 358
Testo coordinato. Con le modifiche introdotte da:
- D.Leg.vo 20/10/1998, n. 402 (in carattere corsivo)
- D.Leg.vo del 09/04/2003 n. 67
Scarica il pdf completo | |
---|---|
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS). 2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo set |
|
Art. 2. - Pubbliche forniture1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione |
|
Art. 3. - Contratti di durata1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1: a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernente la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del val |
|
Art. 4 - Forniture escluse1. Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico: a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; b) le forniture di cui al |
|
CAPO II - NORME COMUNI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TERMINI |
|
Art. 5. - Forme di pubblicità alle gare1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura "classificazione dei prodotti associati alle attività (C.P.A.)" di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie Comunità europee 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro |
|
Art. 6 - Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto1. Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'ar |
|
Art. 7. - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata1. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. |
|
CAPO III - NORME DEL SETTORE TECNICO |
|
Art. 8. - Specifiche tecniche1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2 qualora: a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformità o non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche; |
|
CAPO IV - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
|
Art. 9. - Procedure di aggiudicazione1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura: a) il pubblico incanto; b) la licitazione privata; c) l'appalto-concorso; d) la trattativa privata. 2. Si intende per: a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni i |
|
Art. 10. - Raggruppamenti di imprese1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. |
|
Art. 11. - Esclusione dalla partecipazione alle gare1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, R e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento pe |
|
Art. 12. - Iscrizione di concorrenti nei registri professionali1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
|
Art. 13. - Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: |
|
Art. 14. - Capacità tecniche dei concorrenti1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante: a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture |
|
Art. 15. - Completamento e chiarimenti dei documenti presentati1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni possono invitare le imprese |
|
Art. 16. - Subappalto1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offert |
|
Art. 17. - Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonché nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la tratt |
|
Art. 18. - Elenchi ufficiali di fornitori1. I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione. 2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo |
|
Art. 19. - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta1. Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a uno dei seguenti criteri: a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; |
|
Art. 20. - Varianti1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dal |
|
Art. 21. - Comunicazioni e verbali di gara1. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. 2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi dei rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le |
|
Capo V - Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali |
|
Art. 21-bis. - Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi1. Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità |
|
Art. 21-ter. - Prospetti statistici1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione delle Comunità europee. |
|
Art. 21-quater. - Computo dei termini1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizion |
|
Art. 21-quinquies. - Disposizioni finali1. La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto. legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati. |
|
Allegato 1 AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI(Art. 1 comma 2, del presente testo unico) 1 Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica N1 |
|
Allegato 2 PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali eccettuati: ex 27.10: Carburanti speciali Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati ex 28.09: Esplosivi ex 28.13: Esplosivi ex 28.14: Gas lacrimogeni ex 28.28: Esplosivi ex 28.32: Esplosivi ex 28.39: Esplosivi ex 28.50: Prodotti tossicologici ex 28.51: Prodotti tossicologici ex 28.54: Esplosivi Capitolo 29: Prodotti chimici eccettuati: ex 29.03: Esplosivi ex 29.04: Esplosivi ex 29.07: Esplosivi ex 29.08: Esplosivi ex 29.11: Esplosivi ex 29.12: Esplosivi ex 29.13: Prodotti tossicologici ex 29.14: Prodotti tossicologici ex 29.15: Prodotti tossicologici |
|
Allegato 3 ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO(Art. 1, comma 3, lettera b) del presente testo unico) Organismi: Società "Stretto di Messina" (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998); Ent |
|
Allegato 4 MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI |
|
A - Pubblico incanto(Art. 9, comma 1 lettera a), del presente testo unico) 1 - Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 2 - a) Procedura di aggiudicazione prescelta; b) forma della fornitura che è oggetto della gara. 3 - a) Luogo della consegna; b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); nume |
|
B - Licitazione Privata e Appalto Concorso(Articolo 9, comma 1, lettere b) e c) del presente testo unico) 1 - Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 2 - a) Procedura di aggiudicazione prescelta. b) eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata. c) forma della fornitura che è oggetto della gara. |
|
C - Trattativa privata(Articolo 9, comma 3, del presente testo unico) 1 - Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 2 - a) Procedura di stipulazione prescelta; b) giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata; c) eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara. 3 - a) Luogo della consegna |
|
D - Preinformazione(Articolo 5, comma 1, del presente testo unico) 1) N |
|
E - Forniture aggiudicate(Articolo 5, comma 3, del presente testo unico) 1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. 2) Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa |
|
Allegato 5 DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE(Articolo 8 comma 1, del presente testo unico) Ai sensi del presente testo unico si intende per: 1) specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che |
|
Allegato 6 CONTENUTO MINIMO DELLA LETTERA D'INVITO(Articolo 7, comma 2, del presente testo unico) Il contenuto minimo della lettera d'invi |
|
Allegato 7 REGISTRI PROFESSIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI(Articolo 12 del presente testo unico) 1) I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente testo unico sono, rispettivamente: in Belgio, il «Registre du Commercie-Handelsregister»; |
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
- Esecuzione dei lavori pubblici
L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture [Codice 2023]
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
I contratti di partenariato pubblico privato [Codice appalti 2023]
- Emanuela Greco
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Appalti e contratti pubblici
Attività tecniche dei dipendenti della P.A.: requisiti e incentivi
- Dino de Paolis
- Emanuela Greco
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Appalti e contratti pubblici
Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/11/2024
- Delega di firma non di funzioni da Italia Oggi Sette
- L'usufrutto su nuova abitazione non salva i benefici prima casa da Italia Oggi Sette
- Bonus riacquisto con limitazioni da Italia Oggi Sette
- L'agevolazione può essere utilizzata con diverse opzioni da Italia Oggi Sette
- Irregolarità, si gioca d’anticipo da Italia Oggi Sette
- Appalto lumaca ma senza colpa da Italia Oggi Sette