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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236
D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236
D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236
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PremessaIL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI |
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Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata |
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CAPO I - GENERALITÀ |
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Art. 1. - Campo di applicazioneLe norme contenute nel presente decreto si applicano: |
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Art. 2. - DefinizioniAi fini del presente decreto: A) Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la mancan |
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CAPO II-CRITERI DI PROGETTAZIONE |
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Art. 3. - Criteri generali di progettazione |
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3.1In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito |
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3.2L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda: |
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3.3Devono inoltre essere accessibili: |
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3.4Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni: a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili |
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3.5Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattab |
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Art. 4. - Criteri di progettazione per l’accessibilità |
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4.1. Unità ambientali e loro componenti4.1.1. Porte Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura. Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero degli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l’apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate. (Per le specifiche vedi 8.1.1). 4.1.2. Pavimenti I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli. Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato. Nelle parti comuni dell’edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni. I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate. (Per le specifiche vedi 8.1.2). 4.1.3. Infissi esterni Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.3). |
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4.2. Spazi esterni4.2.1. Percorsi Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all’esterno, ove previsti. I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza uti |
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4.3. SegnaleticaNelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l’orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull’esistenz |
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4.4. Strutture socialiNelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, |
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4.5. Edifici sedi dl aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorioNegli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il req |
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4.6. Raccordi con la normativa antincendioQualsiasi soluzione progettuale per garantire l’accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche ne |
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Art. 5. - Criteri di progettazione per la visitabilità |
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5.1. ResidenzaNelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all’ |
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5.2. Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazioneNelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento. Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa e |
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5.3. Strutture ricettiveOgni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruo |
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5.4. Luoghi per il cultoI luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religio |
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5.5. Altri luoghi aperti al pubblicoNegli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l’accessibilit&agra |
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5.6. Arredi fissiPer assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo |
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5.7. Visitabilità condizionataNegli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che |
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Art. 6. - Criteri di progettazione per la adattabilità |
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6.1. Interventi dl nuova edificazioneGli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l’esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, n&e |
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6.2. Interventi di ristrutturazioneNegli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisit |
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CAPO III - COGENZA DELLE PRESCRIZIONI |
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Art. 7. |
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7.1.Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo, le soluzion |
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7.2.Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle speci |
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7.3.La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l |
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7.4.Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro part |
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7.5.Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell’art. 1 co |
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CAPO IV - SPECIFICHE E SOLUZIONI TECNICHE |
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Art. 8. - Specifiche funzionali e dimensionali |
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8.0. Generalità8.0.1. Modalità di misura ALTEZZA PARAPETTO. Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell’elemento che limita l’affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio. ALTEZZA CORRIMANO. Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio. ALTEZZA PARAPETTO O CORRIMANO SCALE. |
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8.1. Unità ambientali e loro componenti8.1.1. Porte La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e restrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati (v. disegno riportato di seguito). L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm., e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento. L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg. 8.1.2. Pavimenti Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2. 8.1.3. Infissi esterni L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm. 100 e 130; consigliata 115 cm. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm. e inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg. 8. 8.1.4. Arredi fissi Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm. Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m. al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un’attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l’insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m. dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4,00 m. Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m. Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m. dal calpestio della zona riservata al pubblico. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un’altezza pari a 0,90 m. dal calpestio. Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all’interno o all’esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili. 8.1.5. Terminali degli impianti Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm. Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori e prese (v. disegno riportato di seguito). |
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8.2. Spazi esterni8.2.1. Percorsi Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm. ed avere, per consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno un piano, ogni 10 m. di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra). Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m. su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm. dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m. da varchi che consentano l’accesso alle zone adiacenti non pavimentate. |
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Art. 9. - Soluzioni tecniche conformi |
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9.1 Unità ambientali9.1.1 Percorsi orizzontali Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm. Le soluzioni A1 - C1 - C3 - e C5 - sono ammissibili solo in caso di adeguamento. |
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CAPO V. - NORME FINALI |
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Art. 10. - Elaborati tecnici10.1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di acce |
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Art. 11. - Verifiche |
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11.1.Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai |
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11.2A tal fine egli può richiedere al proprietario dell’immobile una dichiar |
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Art. 12. - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni |
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12.1La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall’applicazione della presente no |
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12.2Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre |
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Allegato AArt. 3. - Criteri generali di progettazione
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