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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246
D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246
D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246
D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 15/09/2005
- D. Min. Interno 25/01/2019
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TESTO DEL PROVVEDIMENTOIL MINISTRO DELL'INTERNO |
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ALLEGATO - NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE |
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1. Generalità1.0 Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m. |
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2. Caratteristiche costruttive2.0 Classificazione Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A. Tabella A
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3. Aree a rischio specificoPer le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposi |
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4. Impianti di produzione di calorePer gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C. |
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5. Impianti elettrici |
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6. Impiego gas combustibiliLe condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed |
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7. Impianti antincendiGli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato. La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo. |
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8. Norme transitorieNegli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni. |
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9-bis. Gestione della sicurezza antincendio9-bis.1 Definizioni: Ai fini del presente decreto, si definisce: - EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza; - GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza; - Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio; - L.P.: Livello di prestazione; - h: altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983. 9-bis.2 Attribuzione dei L.P.: Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato: - L.P. 0 → per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m); - L.P. 1 → per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m); - L.P. 2 → per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80); - L.P. 3 → per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m); - Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali N4, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione. 9-bis. 3 Misure gestionali in funzione dei L.P. Ai fini del presente decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione: 9-bis.3.1 L.P.0 (12 m ≤ h < 24 m) Tabella 0 - Misure gestionali per il livello di prestazione 0
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