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Sent.C. Stato 21/05/2009, n. 3144

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Requisiti - Corrispondenza fra quote di qualificazione, partecipazione ed esecuzione - Obbligo di osservanza 2. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione mancata - Rimborso dei costi di partecipazione alla gara - Esclusione 3. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Illegittima - Risarcimento del danno emergente (come il rimborso dei costi di partecipazione alla gara) - Dovuto all’impresa 4. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione mancata - Risarcimento del danno all’impresa a titolo di lucro cessante - Criterio di quantificazione (esclusione del criterio del 10%) 5. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione mancata - Risarcimento del danno all’impresa - Riconoscimento del cd. danno curriculare - Ammissibilità 6. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione mancata - Risarcimento del danno all’impresa - Rivalutazione monetaria, interessi compensativi, interessi legali - Dovuti
1. Negli appalti ll.pp., ai fini dell’ammissione alla gara di un’ATI (Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese) occorre verificare l’osservanza del principio di effettiva corrispondenza fra quota di qualificazione, quota di partecipazione al RTI e quota di esecuzione dei lavori; da tale principio discende che, in caso di A.T.I. verticale, è l’impresa capogruppo che assume il compito di eseguire i lavori scorporabili a dover possedere per intero la qualifica a tale fine richiesta dal bando; diversamente opinando, si ammetterebbe la possibilità che i lavori vengano eseguiti da un’impresa priva della richiesta qualificazione 2. Nel caso in cui l’impresa lamenti la mancata aggiudicazione di una gara d’appalto ll.pp. non le spetta il rimborso dei costi di partecipazione alla gara stessa (che ordinariamente, restano a carico delle imprese medesime sia in caso di aggiudicazione e sia in caso di mancata aggiudicazione). 3. Nel caso di illegittima esclusione dell’impresa dalla gara d’appalto ll.pp., le è dovuto, come danno emergente, il rimborso dei costi di partecipazione alla gara. 4. Nel caso in cui l’impresa ottenga il risarcimento del danno per mancata aggiudicazione, le è dovuto, a titolo di lavoro cessante, il profitto che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto. A tal fine non va applicato il criterio del “10%” ex art. 345, L. 1865/2248, All. F; è preferibile invece che l’impresa dimostri la percentuale di utile che avrebbe conseguito se si fosse aggiudicata l’appalto. 5. Nel caso in cui l’impresa ottenga il risarcimento del danno per mancata aggiudicazione, le si può ulteriormente riconoscere anche il cd. danno curriculare. 6. Trattandosi (risarcimento danni) di debito di valore spetta all’impresa anche la rivalutazione monetaria, gli eventuali (no, nella specie) interessi compensativi, gli interessi legali.

1. Conf. C. Stato V 20 agosto 2008 n. 3973 R; V 23 giugno 2008 n. 3099 [R=WCS23G083099]; VI 15 maggio 2007 n. 2310 [R=WCS15MA072310]; Csi 31 marzo 2006 n. 116 R. 1a. (GARA-AMM.2) - Ved. C.Stato V 6 aprile 2009 n. 2138 R. 2. Conf. C. Stato VI 9 giugno 2008 n. 2751 R. 3. Conf. C. Stato VI 4 settembre 2002 n. 4435 [R=WCS4S024435]. 4. Conf. C. Stato V 17 ottobre 2008 n. 5098 R; V 5 aprile 2005 n. 1563 [R=WCS5A051563]; VI 4 aprile 2003 n. 478 [R=WCS4A03478]. Ved. C. Stato V 13 giugno 2008 n. 2967 R; VI 9 giugno 2008 n. 2751 R. 5. Conf. C. Stato VI 9 giugno 2008 n. 2751 R. 6. Ved. Cass. III 24 ottobre 2007 n. 22347 [R=W24O0722347]. 2a, 4a, 5a, 6a. (GARA-AMM.3) - Ved. C.Stato V 6 aprile 2009 n. 2139 R.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345; L. 23 aprile 2009 n. 478, art. 20, c. 4)

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