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Sent.C. Stato 21/04/2009, n. 2435

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1. Appalti LSF - Gara - Aggiudicazione - Annullamento - Scorrimento automatico della graduatoria - Esclusione 2. Appalti LSF - Gara - Procedimento - Clausole del bando - Applicazione incondizionata - Obbligo 3. Appalti LSF - Subappalto - Specificazione dei lavori - Necessità
1. Qualora in una gara d’appalto LSF sia stato pronunciato l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione, per effetto della illegittima ammissione alla gara del soggetto primo classificato, non è immediatamente operabile lo scorrimento della graduatoria con l’aggiudicazione dell’appalto al secondo classificato. 2. In sede di aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione, la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella “lex specialis” relative ai requisiti di partecipazione ovvero alle cause di esclusione, atteso che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i ricorrenti. 3. Le dichiarazioni di subappalto presentate dall’impresa concorrente a gara d’appalto debbono comunque specificare a quali lavori si riferiscano, anche all’interno della singola categoria, come si ricava dall’art. 18, c. 3, n.1 della L. 19 marzo 1990 n. 55.

1. Conf. C. Stato VI 14 gennaio 2000 n. 244 R. 2. Conf. C. Stato IV 5 settembre 2007 n. 4644 [R=WCS5S074644]. 2a. (GARA-PROC.1) - Ved. C.Stato VI 14 aprile 2009 n. 2276 R. 3. Conf. C. Stato V 1 dicembre 2006 n. 7090 R.
(Cod. civ. art. 2932) (L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 18, c.3, n.1; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 34; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 231)

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