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Sent.C. Stato 01/12/2006, n. 7090

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1. Appalti ll.pp. - Subappalto - Dichiarazione di subappalto - Requisiti richiesti
1. Le dichiarazioni di subappalto debbono comunque specificare a quali lavori si riferiscano, anche all’interno della singola categoria, come si ricava dall’art. 18, c. 3, n. 1) della L. 1990/55, nel testo sostituito dall’art. 34 L. 94/109 e da ultimo modificato dall’art. 231 D.P.R. 1999/554, norma che - espressamente prevedendo la possibilità che il subappalto riguardi opere rientranti all’interno di un’unica categoria - richiede pur sempre che la dichiarazione indichi i lavori o le «parti di opere» che si intendono subappaltare, come nel caso di un’impresa munita di qualificazione per una data categoria, ma in classifica insufficiente a coprire l’intero importo delle relative opere: è evidente che, in questo caso, la dichiarazione di subappalto dovrà individuare con precisione a quali lavori si riferisca, anche all’interno di quella stessa categoria, onde consentire di verificare se la qualificazione posseduta autorizzi l’impresa ad eseguire le lavorazioni rimanenti, escluse dal subappalto; a maggior ragione, nel caso di impresa del tutto sprovvista di qualificazione, la dichiarazione dovrà riferirsi inequivocabilmente a tutte le opere appartenenti alla categoria.

1. L. 90 n. 55, art. 18, c. 3, 1) [come modificato dalla lett. u) dell’art. 231 (tuttora in vigore), Reg. ll.pp. D.P.R. 99/554]: «(Omissis). L’affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) - che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opera che intendono subappaltare o concedere in cottimo;» [omissis; seguono i numeri 2) a 5) del c. 3 e poi i commi 3 bis, 3 ter e 4 a 14].
(L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 18, c. 3, n. 1; R L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 34; R D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 231)R

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