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Sent.C. Cass. 02/02/2009, n. 2562

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1. Direttore dei lavori - Incarico - Titolare dell’impresa appaltatrice - Esclusione per incompatibilità 2. Appalti - Difetti dell’opera - Termini di prescrizione e decadenza ex art. 1667 Cod. civ.
1. In tema di appalto, il titolare dell’impresa appaltatrice è incompatibile a svolgere l’incarico di direttore dei lavori, atteso che quest’ultimo è un rappresentante del committente preposto a sorvegliare l’esatta esecuzione delle opere. 2. Negli appalti, in presenza di vizi e difformità, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall’art. 1667 Cod. civ. assumono rilevanza ai fini delle azioni previste dal primo comma dell’art. 1668 Cod. civ.; viceversa, nel caso in cui le difformità o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, secondo comma, Cod. civ.), poiché è fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, l’azione non può subire limitazioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell’ordinaria prescrizione, neppure quando la domanda sia stata volontariamente limitata alla diminuzione del prezzo.

1. Ved. Cass. 12 gennaio 1996 n. 169[R=W12GE96169]; 9 maggio 1980 n. 3051 [R=W9MA803051]. 2. Ved. Cass. 22 dicembre 2005 n. 28417 R; 15 marzo 2004 n. 5250 R. 2n. Codice civile - Art. 1667: ved. Cass. 24 novembre 2008 n. 27948 R. Art. 1668 (Contenuto della garanzia per difetti dell’opera) - (c.1) Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. (c.2) Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
[Cod. civ. artt. 1667 (2n) e 1668 (2n)]

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