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Sent.C. Cass. 24/11/2008, n. 27948

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1. Appalti - Difetti dell’opera - Riconoscimento dell’appaltatore ex art. 1667 C.c., c. 2, 2° parte - Accompagnato alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità – Esclusione [Cod. civ. art. 1667 (1n)]
1. Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore, che ai sensi dell’art. 1667 Cod. civ. importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto è sussistente anche se l’appaltatore (che nella specie aveva negato che i vizi fossero imputabili alla sua opera, avendoli attribuiti al materiale consegnato dal fornitore), ammessa l’esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere.

1. Conf. Cass. 9 novembre 2000 n. 14598 R. 1n. Codice civile - Art. 1667 (Difformità e vizi dell’opera) - (c.1) L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. (c.2) Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. (c.3) L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Dalla redazione