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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP8231
Sent.C. Cass. 12/11/2007, n. 23504
Sent.C. Cass. 12/11/2007, n. 23504
Sent.C. Cass. 12/11/2007, n. 23504
1. Consulente tecnico d’ufficio - Nomina - Di un geometra o di un perito industriale - Sua inosservanza della legge professionale - Nullità della consulenza - Carattere relativo - Conseguenze
1. La nullità della consulenza tecnica di ufficio derivante dall’inosservanza della norma della legge professionale che vieta al geometra ed al perito edile di occuparsi di determinate costruzioni è di carattere relativo, non essendo la nullità espressamente prevista per legge; essa è pertanto sanata se non tempestivamente eccepita.
1a. Sull’incarico e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio ved. «Il Consulente tecnico d’ufficio»
1n. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - Art. 16.
L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglie e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’ industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’ arte, lavori d’ irrigazione e di bonifica, provvista d’ acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera, m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’ importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.
R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 - Art. 16.
Spettano ai periti industriali, per ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.c Possono inoltre essere adempiute:
a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;
b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;
c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell’albo dei periti;
d) dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e l’estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.
[R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16 (1n);R R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 16 (1n)]R |
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