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Sent.C. Cass. 05/03/2008, n. 5965

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1. Appalti ll.pp. - Capitolato generale - Valore normativo e vincolante - Solo per gli appalti dello Stato - Valore contrattuale per gli appalti delle Amministrazioni non statali - Regola valida anche per il collegio arbitrale
1. Per gli appalti ll.pp. stipulati da Amministrazioni diverse da quelle statali le condizioni del Capitolato generale, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ove richiamate nel contratto, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, sicché anche la questione relativa alla conformità della composizione del collegio arbitrale alle previsioni di cui all’art. 45 del Capitolato, ove richiamato, non si sottrae all’ordinaria disciplina dell’arbitrato e può essere sollevata davanti al giudice dell’impugnazione del lodo, ai sensi dell’art. 829 n. 2, Cod. proc. civ., solo se sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale.

1. Il D.P.R. 62/1063 è stato sostituito dal vigente D.M. 19 aprile 2000 n. 145. 1a. Sul valore normativo del Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (al quale corrisponde il vigente D.M. 19 aprile 2000 n. 145), vincolante solo per gli appalti dello Stato, e sulla sua validità per enti pubblici diversi dallo Stato condizionata al suo recepimento contrattuale o a specifica legge, ved. Cass. 10 agosto 2007 n. 17635 R e 18 maggio 2007 n. 11655 R (Valore normativo e vincolante solo per appalti dello Stato e valore contrattuale per altri enti pubblici).
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) [R=DPR106362]

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