Sent. C. Giustizia UE 21/02/2008, n. C-412/04 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 21/02/2008, n. C-412/04

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1. Appalti ll.pp. - Direzione lavori e collaudo - Affidamento dei relativi incarichi ex art. 27, c. 2, L. 94/109 (DL) e artt. 17, c. 4, L. 94/109 e 188 D.P.R. 99/554 (CO) - Violazione italiana delle direttive CEE

1. Negli appalti di lavori pubblici, l’art. 27, c. 2, L. 11 febbraio 1994 n. 109 - a norma del quale, qualora le Amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare le attività di direzione dei lavori che spettano in via di principio ai loro uffici tecnici, queste attività sono affidate al progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, c. 4 di detta legge - e gli artt. 28, c. 4 della stessa legge 94/109 e art. 188, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (secondo i quali, se le operazioni di collaudo ed i compiti di vigilanza di lavori pubblici spettano in via di principio agli uffici tecnici delle Amministrazioni aggiudicatrici,, in caso di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, possono essere affidate dall’Amministrazione a soggetti esterni iscritti in elenchi appositamente istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, senza esperire nessuna procedura di messa in concorrenza) violano le disposizioni delle direttive C.E.E. 18 giugno 1992 n. 50 e 14 giugno 1993 n. 38 per quanto riguarda gli appalti che rientrano, in considerazione del loro valore, nel campo di applicazione delle stesse.

1c. All’art. 17, c. 4, all’art. 27, c. 2 ed all’art. 28, c. 4 della L. 94/109 R corrispondono rispettivamente l’art. 90, c. 6, l’art. 130, c. 2 e l’art. 141, c. 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: R ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove».


[Dir. C.E.E. 18 giugno 1992 n. 50 e 14 giugno 1993 n. 38; L. 11 febbraio 1994 n. 109, artt. 17, c. 4 (1c), 27, c. 2 (1c) e 28, c. 4 (1c); R D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 188]R

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