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Sent.C. Cass. 01/06/2006, n. 13130

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1. Auto - Danni a terzi trasportati - Presunzione ex art. 2054 C.c. - Responsabilità di conducente e proprietario.
1. In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 Cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 Cod. civ. - che stabilisce la responsabilità contrattuale del solo vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio - può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 Cod. civ.

1. Conforme Cass. 26 ottobre 1998 n. 10629 [R=W26O9810629] e, fra le molte altre sentenze conformi, Cass. 21 marzo 2001 n. 4022. [R=W21M014022] Ved. anche Cass. 18 gennaio 2006 n. 834; R 31 ottobre 2005 n. 21115. [R=W31O0521115] È, questo, un indirizzo giurisprudenziale - osserva questa stessa sentenza - che non incontra più contrasto nelle pronunce della Corte di legittimità.
(Cod. civ. art. 2054)

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