Sent. C. Cass. pen. 08/11/2006, n. 36942 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP7735

Sent. C. Cass. pen. 08/11/2006, n. 36942

50929 50929
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - L. 71/1086 - Applicabile ad opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Zone sismiche - L. 1974 n. 64 - Normativa antisismica - Portata. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Pertinenza urbanistica - Nozione.
1. Le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 4 L. 5 novembre 1971 n. 1086 (trasfuse negli artt. 64 e 65 T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) si applicano a tutte le costruzioni indicate di opere in cemento armato - normale o precompresso - o di opere a struttura metallica, per tali dovendosi intendere quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli; ne consegue che la disciplina predetta opera tutte le volte che si costruiscono o si montano strutture in cemento armato o in metallo, siano esse semplici o complesse, singole o plurali, purchè assolvano a una funzione statica del manufatto, e quindi anche quando le opere siano costituite da una sola struttura, come il solaio o l’architrave di una porta. 2. Le disposizioni relative alla normativa antisismica contenute nella L. 2 febbraio 1974 n. 64 hanno una portata ancor più ampia rispetto a quelle relative alle opere in conglomerato cementizio armato in quanto pongono norme che, coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell’incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche, si applicano, omnicomprensivamente a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. Anzi, proprio l’eventuale impiego di materiali strutturali meno solidi e duraturi rende semmai ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte ai fini preventivi in questione. 3. Anche dopo l’entrata in vigore del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, la nozione di «pertinenza urbanistica» continua ad avere peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica, richiedendosi che si tratti di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, che sia sfornita di un autonomo valore di mercato, che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni, che non sia utilizzabile economicamente in modo diverso, che acceda ad un edificio preesistente edificato legittimamente, che non sia valutabile in termini di cubatura e sia comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

Ved. Cass. pen. III 22 novembre 2002, Pregoni; III 11 gennaio 2002 n. 6814;R III 29 novembre 2000 n. 5220; III 3 ottobre 1995 n. 10847; III 11 marzo 1995, Govetto. Ved. Cass. pen. III 18 gennaio 2006, Solis; III 27 aprile 2004, Chisari; III 29 maggio 2002, Bianchini; III 26 settembre 2001, Tucci. Ved. Cass. pen. III 4 ottobre 2005 n. 2199; III 17 gennaio 2003, Chiappalone; III 5 novembre 2002 n. 239.R
(L. 5 novembre 1971 n. 1086, artt. 2 e 4; R T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 64 e 65)R (L. 2 febbraio 1974 n. 64)R (T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

Dalla redazione