Sent. CGAR. Sicilia 22/06/2006, n. 315 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 22/06/2006, n. 315

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Risarcimento danni - Per illegittima aggiudicazione ad un terzo - Quantificazione del lucro cessante. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Risarcimento danni - Spese di partecipazione alla gara - Esclusione.
1. Nelle gare d’appalto ll.pp., in tema di risarcimento danni va applicato, in difetto di specifica prova in contrario offerta dalla parte istante, il noto criterio equitativo di quantificazione del lucro cessante nella misura del 10% della base d’asta, ridotta del ribasso offerto dal ricorrente, al fine di determinare il lucro cessante da mancato utile per l’illegittima aggiudicazione della gara ad un terzo. 2. Nelle gare d’appalto ll.pp., non spetta alcun risarcimento per le spese sopportate per partecipare alla gara perchè il concesso risarcimento dell’interesse positivo (cioè quello che l’impresa avrebbe tratto dall’aggiudicazione della gara in suo favore) esclude in radice la risarcibilità dell’interesse negativo (cioè delle spese sopportate per la partecipazione alla gara), che è invece tipico della diversa ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, della responsabilità precontrattuale (in cui l’interesse da ristorare è quello, appunto negativo, a non essere coinvolti in attività inutili).

Ved. C.Stato VI 5 giugno 2006 n. 3337 R

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