Sent.C. Stato 06/06/2006, n. 3386 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 06/06/2006, n. 3386

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Composizione - Anche da soli 3 membri invece che 4. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Collegio perfetto.
1. Il principio per il quale le commissioni di gara devono operare come collegi perfetti, ossia nel plenum della loro composizione, non richiede necessariamente che le commissioni di gara debbano essere composte di quattro membri, potendo legittimamente l'amministrazione prevedere che la Commissione giudicatrice sia composta da soli tre membri. Ciò perchè la composizione della Commissione, le qualifiche possedute dai suoi componenti e gli altri elementi rilevanti per il suo funzionamento sono oggetto della lex specialis, e possono essere determinati dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale e nei limiti della ragionevolezza. 2. è ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio e della Sezione che la commissione giudicatrice di gare d'appalto costituisce un collegio perfetto, che deve operare con il plenum, e non con la semplice maggioranza, dei suoi componenti almeno in ordine alle attività implicanti valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, consentendosi una deroga a tale principio soltanto per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate.

1a. e 2a. - Sulla Commissione giudicatrice in una gara d'appalto di lavori pubblici ved. C. Stato V 30 agosto 2005 n. 4422 R (Per le operazioni della Commissione aggiudicatrice riguardanti la valutazione delle offerte va osservato il principio di collegialità); V 5 agosto 2005 n. 4196 R e Csi 13 giugno 2005 n. 354 R (La Commissione giudicatrice è collegio perfetto ed opera perciò con il plenum dei suoi componenti e non a maggioranza); C. Stato VI 9 giugno 2005 n. 3026 R (La Commissione giudicatrice deve essere composta prevalentemente ma non esclusivamente da esperti) . 2. Conf. C. Stato VI 27 dicembre 2000 n. 6875 R; IV 7 luglio 2000 n. 3819 R

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