Sent.C. Cass. 01/03/2005, n. 4253 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 01/03/2005, n. 4253

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1. Professionisti - Dipendenti di enti pubblici economici - Svolgenti mansioni che comportano iscrizione ad albi professionali - Disciplina ex art. 11, c. 4, lett. d) L. 1997 n. 59 - Professionisti diplomati e professionisti laureati - Automatica assimilazione normativa - Esclusione.
1. La disposizione recata dall'art. 11, comma 4, lett. d) L. 15 marzo 1997 n. 59 a norma del quale nei contratti collettivi del comparto dei dipendenti di Enti pubblici non economici deve essere stabilita una disciplina distinta da quella delle altre categorie di lavoratori per le figure professionali svolgenti mansioni comportanti l'iscrizione di albi professionali, costituisce una delega ampia alle parti collettive, che non predetermina in maniera dettagliata i limiti della specialità della disciplina contrattuale e neanche richiede, in particolare, moduli classificatori del tutto distinti da quelli del restante personale, atteso che l'obbiettivo minimo del Legislatore è il riconoscimento delle specifiche professionalità e delle sfere di autonomia e responsabilità ricollegate a talune attività professionali, ai fini dell'assegnazione delle mansioni, e che, comunque, tale riconoscimento non può comportare l'automatica assimilazione normativa, e retributiva, tra professionisti diplomati e professionisti laureati. (Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato - correggendone la motivazione - la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di alcuni dipendenti dell'I.N.P.S., geometri e periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali e inquadrati nell'area «C» del contratto integrativo nazionale, ad essere inquadrati nell'«area professionisti» del medesimo contratto).


[L. 15 marzo 1997 n. 59, art. 11, c. 4, lett. d)] R

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