Sent.C. Cass. 19/12/2008, n. 29828 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 19/12/2008, n. 29828

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1. Professionisti - Dipendenti di enti pubblici non economici - Dipendenti con mansioni professionali richiedenti l’iscrizione ad albi professionali - Diritto ad una distinta disciplina ex art. 11, L. 1997/59 - Portata
1. La disposizione dell’art. 11, comma 4, lett d) della L. 15 marzo 1997 n. 59, secondo cui nei contratti collettivi del comparto dei dipendenti di enti pubblici non economici deve essere stabilita una disciplina distinta da quelle delle altre categorie di lavoratori per le figure professionali svolgenti mansioni comportanti l’iscrizione ad albi professionali, costituisce una delega ampia alle parti collettive, che non predetermina in maniera dettagliata i limiti della specialità della disciplina contrattuale e neanche richiede, in particolare, moduli classificatori del tutto distinti da quelli del restante personale, atteso che obiettivo minimo del legislatore è il riconoscimento delle specifiche professionalità e delle sfere di autonomia e responsabilità ricollegate a talune attività professionali, ai fini dell’assegnazione delle mansioni, e che, comunque, tale riconoscimento non può comportare l’automatica assimilazione normativa e retributiva, tra professionisti diplomati e professionisti laureati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di alcuni dipendenti dell’Inpdap, geometri e periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali e inquadrati nell’area «C» del contratto integrativo nazionale, ad essere inquadrati nell’«area professionisti» del medesimo contratto).

1. Ved. Cass. 1 marzo 2005 n. 4253 R.
[D.P.R. 1 marzo 1988 n. 285 [R=DPR28588]; L. 15 marzo 1997 n. 59, art. 11, comma 4, lett. d) R; D.Lgs. 4 novembre 1997 n. 396 [R=DLG39697]; D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 40] R

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