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Sent.C. Cass. 20/07/2005, n. 15232

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Responsabilità del committente - Per espressa pattuizione e comportamento delle parti.
1. Nel contratto d'appalto, l'esenzione dell'appaltatore dalla responsabilità per i difetti dell'opera, con conseguente assunzione del relativo rischio sul committente, in deroga alla regola generale in base alla quale tale rischio grava sull'appaltatore, non deve derivare necessariamente da un'espressa pattuizione in tal senso, ma può ricavarsi anche, implicitamente o indirettamente, da comportamenti concludenti delle parti contrattuali (nella specie, dal fatto che, a fronte della posizione dell'appaltatore chiaramente diretta a rappresentare al committente la non condivisione delle istruzioni da questi impartite, perché contrarie alle regole dell'arte, esse erano state ribadite dal committente, il quale, in virtù della sua esperienza professionale, aveva avuto piena consapevolezza del rischio in tal modo da lui assunto).

1. Ved. Cass. 20 aprile 2004 n. 7499; R 12 maggio 2003 n. 7273; R 15 novembre 2002 n. 16080; R 2 agosto 2001 n. 10550. R
[Cod. civ. artt. 1655 (n), 1667 (n)]

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