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Ord.Corte Cost. 11/01/2005, n. 1

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Breve sosta nel momento del tragitto - Irrilevanza.
1. È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata per l'art. 2, c. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui esclude dai benefici dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gli infortuni in itinere in caso di interruzione non necessitata del normale tragitto; infatti tale norma deve essere interpretata - in sintonia con gli orientamenti della Suprema corte - nel senso che non possa ritenersi «interruzione» una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per il lavoratore assicurato.

1. Nella specie il lavoratore si era fermato per meno di 5 minuti presso un bar situato sul tragitto lavoro-casa, senza deviazione alcuna e, ripreso il percorso verso la propria abitazione con la propria autovettura, era uscito di strada, rimanendo vittima di un incidente mortale. Ved. Cass. 23 aprile 2004 n. 7717 R
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12) R

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