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Sent.C. Cass. 23/04/2004, n. 7717

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Uso del veicolo privato - Indennizzabilità - Condizioni.
1. Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro; postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi a lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con adeguata motivazione, aveva ritenuto l'indennizzabilità dell'infortunio, considerando non compatibili gli orari dei mezzi pubblici rispetto all'orario di lavoro, sia in relazione al disagio costituito dal prolungamento dell'assenza del lavoratore dalla sua famiglia, sia in riferimento alla possibilità di spostare l'orario di entrata ed uscita dal lavoro, valutato come meramente ipotetico, perché non vi era stato alcun accordo tra le parti e perché non si poteva ravvisare un obbligo in tal senso in capo al lavoratore).

1a. (INF.1) - Sull'infortunio in itinere ved. Cass. 8 settembre 2003 n. 13110 in GIU 1/04, 131 e 17 maggio 2002 n. 7222 in GIU 1/03, 73 (Condizioni per l'indennizzabilità di infortunio in itinere); 8 agosto 2003 n. 12072 in GIU 1/04, 115 (Condizioni per l'indennizzabilità di infortunio in itinere ante riforma ex D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38); 8 agosto 2003 n. 12020 in GIU 1/04, 114 (È indennizzabile l'infortunio in itinere avvenuto durante lo spostamento del lavoratore a piedi dal luogo di lavoro alla fermata del mezzo pubblico); 7 agosto 2003 n. 11917 in GIU 1/04, 114 (È indennizzabile l'infortunio in itinere anche nel caso di utilizzo del mezzo privato purché necessitato); 6 agosto 2003 n. 11885 in GIU 1/04, 113 (La violazione di norme fondamentali del Codice stradale può integrare un aggravamento del rischio, tale da escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere); 9 giugno 2003 n. 9211 in GIU 1/04, 72 (L'infortunio in itinere indennizzabile presuppone che sia avvenuto nella pubblica strada; e non lo è pertanto quello in scale condominiali o in altri luoghi privati); 6 marzo 2003 n. 3363 in GIU 2/03, 404 (È incluso nella copertura assicurativa lo spostamento dell'auto anche all'interno di un'area privata, solo al fine di reperire un luogo di parcheggio); 26 luglio 2002 n. 11112 in GIU 1/03, 97 (Condizioni per l'indennizzabilità di infortunio con bicicletta, in itinere); 1° febbraio 2002 n. 1320 in GIU 2/02, 308 e 17 maggio 2000 n. 6431 in GIU 1/01, 22 e 18 aprile 2000 n. 5063 in GIU 2/00, 392 e 23 settembre 1996 n. 8396 in GIU 2/97, 4030 [In cui viene in particolare ribadita la regola sulle tre condizioni a), b) e c) che devono sussistere perché sia indennizzabile l'infortunio che venga subìto dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro: a) sussistenza di un nesso fra l'infortunio e la causa che l'ha provocato, b) sussistenza di un nesso almeno occasionale fra il percorso seguito dal lavoratore e la sua attività lavorativa, c) necessità dell'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore per il percorso abitazione/luogo di lavoro]; 28 novembre 2001 n. 15068 in GIU 1/02, 119 (Non indennizzabilità dell'infortunio in itinere verificatosi nel tragitto casa/lavoro effettuato con mezzo privato ma percorribile con mezzo pubblico o a piedi); 3 agosto 2001 n. 10750 in GIU 1/02, 74 e 15 novembre 2001 n. 14227 in GIU 1/02, 109 e 26 maggio 2001 n. 7209 e n. 7208 in GIU 1/02, 62 (Condizioni per l'indennizzabilità di infortunio in itinere in caso di uso del mezzo privato); 25 luglio 2001 n. 10162 in GIU 1/02, 74 (Indennizzabilità dell'infortunio in itinere in caso di utilizzazione «necessitata» di mezzo privato); 5 giugno 2001 n. 7612 in GIU 1/02, 63 (Indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso con l'utilizzo di auto privata per andare al luogo di consumazione del pasto); 13 novembre 2000 n. 14682 in GIU 1/01, 94 (È indennizzabile l'infortunio in itinere cioè occorso lungo il percorso dell'abitazione al luogo di lavoro fatto uso del mezzo di trasporto pubblico); 8 novembre 2000 n. 14508 in GIU 1/01, 90 (È indennizzabile l'infortunio durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro anche con uso del mezzo di trasporto privato purché imposto da particolari esigenze); 13 novembre 2000 n. 14681 in GIU 1/01, 94 e 7 giugno 1999 n. 5580 in GIU 1/00, 23 [Deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta (o di un ciclomotore) per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato o dalla possibilità di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico]; 28 settembre 2000 n. 12891 in GIU 1/01, 58 (È indennizzabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel recarsi con proprio veicolo dall'abitazione al luogo di lavoro, a ciò costretto da mezzi pubblici mancanti oppure tali da non consentire la puntuale presenza al lavoro o da essere eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare); 17 maggio 2000 n. 6431 in GIU 1/01, 22 e 18 aprile 2000 n. 5063 in GIU 2/00, 392 e 23 settembre 1996 n. 8396 in GIU 2/97, 4030 (Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole); 24 novembre 1999 n. 13097 in GIU 1/00, 72 (Il c.d. «infortunio in itinere» deve ritenersi indennizzabile anzitutto quando il lavoratore si sia servito del mezzo pubblico di trasporto, necessario per raggiungere il luogo di lavoro); 4 giugno 1999 n. 5517 in GIU 1/00, 19 (La figura dell'infortunio in itinere può configurarsi se l'infortunio si verifica in occasione di lavoro, condizione, questa, che non può ritenersi sussistente in caso di uso normale del mezzo pubblico che copre il percorso di andata e ritorno fra casa e luogo di lavoro); 21 aprile 1999 n. 3970 in GIU 2/99, 243 (Aggravamento del rischio generico nel caso dell'infortunio del lavoratore investito mentre attraversava la strada urbana per recarsi a prendere l'autobus di linea per andare al lavoro), 18 novembre 1998 n. 11636 in GIU 1/99, 36 (Non è indennizzabile l'infortunio in itinere verificatosi mentre il lavoratore, nella pausa per il pranzo, rientrava a casa con mezzo proprio nonostante la predisposizione di apposito capannone sul cantiere di lavoro), 18 novembre 1998 n. 11635 in GIU 1/99, 36 (Non è indennizzabile l'infortunio occorso durante il percorso casa/lavoro agevolmente effettuabile a piedi ed invece eseguito in bicicletta), 5 novembre 1998 n. 11148 in GIU 1/99, 29 (È indennizzabile l'infortunio avvenuto durante il percorso fra la città di lavoro e quella di residenza effettuato, malgrado l'esistenza di mezzi pubblici, con una vettura privata eccezionalmente per assistere prontamente un familiare), 3 novembre 1998 n. 11008 in GIU 1/99, 27 (È indennizzabile l'infortunio verificatosi nel caso del trasporto, con mezzo pubblico, dall'abitazione al posto di lavoro), 24 ottobre 1998 n. 10582 in GIU 1/99, 22 (È indennizzabile l'infortunio del lavoratore, caduto mentre, in ora prossima a quella dell'inizio del lavoro, si dirigeva a piedi e senza deviazioni dalla sua abitazione alla fermata del mezzo di trasporto pubblico necessario per raggiungere il cantiere), 1° luglio 1998 n. 6449 in GIU 1/99, 12 (L'infortunio in itinere occorso al lavoratore che si rechi al lavoro facendo uso di mezzo di trasporto privato è indennizzabile solo se tale uso risulti imposto dalla distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione, tale da non essere ragionevolmente percorribile a piedi, nonché dall'impossibilità, o particolare disagio e difficoltà, di utilizzazione dei mezzi pubblici. Nella specie era stata esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio essendo stato accertato che l'uso di mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro non era particolarmente disagevole e richiedeva quasi lo stesso tempo occorrente per effettuare il percorso col mezzo privato), 5 maggio 1998 n. 4535 in GIU 2/98, 198 (È indennizzabile l'infortunio subìto dal lavoratore investito nel percorso a piedi verso la vicina casa durante l'intervallo del pasto), 11 aprile 1998 n. 3742 in GIU 2/98, 193 (Non è indennizzabile l'infortunio occorso nell'uso normale di mezzo di trasporto pubblico, necessario quale specifico collegamento con l'attività lavorativa), 19 gennaio 1998 n. 455 in GIU 2/98, 170 (È indennizzabile l'infortunio verificatosi durante il percorso abitazione/cantiere effettuato con mezzo di trasporto pubblico, coinvolto in un incidente stradale), 19 dicembre 1997 n. 12903 in GIU 2/98, 162 (L'infortunio in itinere è configurabile per il lavoratore utilizzato dall'impresa periodicamente ed in posti diversi e fra loro distanti, per il che il rientro periodico in famiglia diventa un'esigenza personale e normale). Ved. anche nota 1a. alla cit. Cass 1997 n. 12903, sulla precedente giurisprudenza e «Infortunio in itinere» in GIU 1/99, 153. 1n. - T.U., D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - Art. 2 (infortuni coperti). 1. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. 2. (Omissis) 3. [Comma aggiunto dall'art. 12 (Infortunio in itinere) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38] «Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.».
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)

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