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Sent.C. Conti 03/11/2003, n. 1124

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Legittimità - Condizioni.
1. L’affidamento di una consulenza a professionista esterno alla pubblica Amministrazione è legittimo se l’incarico conferito è relativo a funzioni non sovrapponibili a quelle già svolte dal personale dell’Amministrazione. (Nella specie l’incarico era stato affidato ad un ingegnere chiamato a sovrintendere e coordinare i servizi tecnici dell’Amministrazione).

1a. (CTRP.1) - Sulla inammissibilità dell’incarico professionale da parte della pubblica Amministrazione e di enti pubblici in generale a professionisti esterni salvo che in casi ed a condizioni particolari ved. C. Conti, E. Romagna 3 marzo 2003 n. 707/EL R; Cass. 13 febbraio 2003 n. 2139 R C. Conti, Centr. I 14 febbraio 2002 n. 47 Re 8 aprile 2002 n. 107 R

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