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Sent.C. Conti 14/02/2002, n. 47

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Divieto generale - Insussistenza. 2. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Rivelatosi inadempiente - Danni conseguenti - Colpa grave di chi dispose il pagamento del compenso. 3. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Incarico di studio rinnovato a professionista già inadempiente - Illiceità con colpa grave (per la violazione di direttive ministeriali) della relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione. 4. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Incarico di consulenza per lo svolgimento di normali compiti istituzionali - Illiceità con colpa grave (per la violazione di direttive ministeriali) della relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione. 5. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Compenso per incarico di studio e di consulenza - Pagamento senza verifica del suo effettivo espletamento - Illiceità con colpa grave (per la violazione di direttive ministeriali) della relativa deliberazione del Comitato di presidenza. 6. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Già dirigente dimissionario della stessa P.A. con percezione dell'indennità sostitutiva di preavviso - Illiceità con colpa di eccezionale gravità della relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione. 7. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Già dirigente dimissionario della stessa P.A. - Illiceità con colpa di eccezionale gravità della relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione. 8. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - A professionista esterno - Pagamenti non dovuti di consulenze e incarichi - Colpa grave del Collegio sindacale - Insussistenza.
1. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste il divieto in via generale e assoluta di affidare a professionisti esterni alla struttura di un ente pubblico consulenze per l'assolvimento di esigenze operative dell'ente ed incarichi per lo studio e l'approfondimento di materia e questioni che interessano l'ente medesimo. 2. I danni conseguenti ed incarichi conferiti da un ente pubblico a professionista esterno di per sé qualificato ma poi rivelatosi inadempiente possono eventualmente addebitarsi a colpa grave di chi ha disposto il pagamento del compenso al professionista malgrado l'inadempienza accertata ma non al consiglio di amministrazione che deliberò l'incarico. 3. È certamente illecita - e con colpa grave per la contestuale violazione di precise direttive del Ministero competente - la deliberazione con cui il Consiglio di amministrazione di un Ente pubblico rinnova incarico di studio a professionista estraneo all'Ente che è stato già inadempiente nello svolgimento di precedenti incarichi malgrado i lauti compensi corrispostigli, trascurando poi di vigilare sull'effettivo espletamento dell'ultimo incarico. 4. È certamente illecita - e con colpa grave per la contestuale violazione di precise direttive del Ministero competente - la deliberazione con cui il Consiglio di amministrazione affida incarico di consulenza a professionista estraneo all'Ente per lo svolgimento di normali compiti istituzionali che avrebbero potuto di sicuro essere adeguatamente espletati dalla struttura amministrativa interna dell'Ente. 5. È certamente illecita - e con colpa grave per la contestuale violazione di precise direttive ministeriali - la deliberazione con cui il Comitato di presidenza di un Ente pubblico dispone il pagamento del compenso per incarico di studio e di consulenza conferito a professionista estraneo all'Ente, senza avere verificato che le relative prestazioni siano state effettivamente svolte. 6. È illecita, con colpa di eccezionale gravità (assimilabile al dolo), la deliberazione con cui il Consiglio di amministrazione di un Ente pubblico dispone il pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso ad un proprio dirigente dimessosi volontariamente per accettare di fatto un nuovo incarico dirigenziale dello stesso Ente, pur sotto forma di consulenza; e in tal caso gli amministratori sono responsabili del danno ingiusto derivato all'Ente, corrispondente all'importo della indennità pagata ma non dovuta. 7. È illecita, con colpa di eccezionale gravità (assimilabile al dolo), la deliberazione con cui il Consiglio di amministrazione di un Ente pubblico conferisce ad un proprio dirigente dimessosi volontariamente una consulenza per la costituzione ed il funzionamento di nuove strutture e di nuovi servizi dell'Ente, consistenti in inutile duplicazione di uffici già esistenti nella struttura amministrativa ordinaria; e in tal caso gli amministratori sono responsabili del danno ingiusto derivato all'Ente, corrispondente all'importo del compenso pagato a quel dirigente per una inutile consulenza a carico dell'Ente illecitamente affidata. 8. Non sussiste colpa grave del Collegio sindacale di un Ente pubblico riguardo ai danni conseguenti a pagamenti non dovuti di consulenze ed incarichi conferiti illegittimamente oppure conferiti legittimamente ma non eseguiti; infatti il collegio sindacale può svolgere controlli concernenti essenzialmente gli aspetti contabili e di bilancio delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione ma, pur potendo assistere a queste riunioni, non conosce in genere compiutamente i singoli atti di gestione nei loro presupposti e contenuti di fatto e di diritto.

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