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Sent.C. Cass. 13/01/2004, n. 271

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1. Appalti ll.pp. - Difetti dell’opera - Azione di garanzia - Termine di prescrizione ex art. 1667, 3° c., Cod. civ. - Decorrenza - Consegna dell’opera.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi - termine stabilito dall’art. 1667, 3° c., Cod. civ., non derogato da alcuna norma della disciplina sugli appalti di opere pubbliche - deve essere individuato (così come nell’appalto tra privati) con riferimento alla consegna definitiva dell’opera, che sia, cioè, successiva (o contestuale) alla verifica ed all’accettazione dell’opera stessa, e non già con riguardo ad una eventuale consegna anticipata, con riserva di verifica; ciò tanto più che, nell’appalto di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto di verificare l’opera prima della consegna - come nella disciplina privatistica, ex art. 1665, 1° c. Cod. civ. -, ma anche il dovere ineludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (il quale costituisce un atto, oltre che necessario ed obbligatorio, anche formale, nel senso che la volontà di accettare l’opera - a differenza che nell’appalto tra privati, in cui l’accettazione può essere anche implicita, ex art. 1665, 4° c., Cod. civ. - deve sempre essere espressa, subordinata com’è ad una particolare procedura).

1a. (VIZ) - Ved. Cass. 4 marzo 2003 n. 3190 R
(Cod. civ. artt. 1665, 1° e 4° c.; 1667, 3° c.)

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