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Sent.C. Cass. 20/08/2003, n. 12219

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità del committente - Come custode ex art. 2051 Cod. civ. - Limiti.
1. In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l’eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l’eventuale azione di rivalsa del danneggiante.

1a. (RCT.1) - Ved. Cass. 15 luglio 2003 n. 11064 R
(Cod. civ. art. 2051)

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