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Sent. C. Stato 11/06/2003, n. 3290

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Impugnazione - «Chiunque» - Significato.
1. La concessione per la costruzione di un'opera edile, ai sensi dell'art. 31, c. 9 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, può essere impugnata da «chiunque»; con questo termine la legge non ha voluto introdurre un'azione popolare legittimando qualsiasi cittadino alla impugnazione del provvedimento ma ha inteso riferirsi ai proprietari di immobili siti nella zona in cui deve sorgere la costruzione autorizzata ed a coloro che con la stessa zona si trovano in una situazione di collegamento stabile.


(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, c.9) R

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