Sent.C. Cass. 15/05/2003, n. 7504 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/05/2003, n. 7504

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1. Opere pubbliche - Deliberazioni enti locali - Immediata esecutività ex art. 6 L. 78/1 - Esclusione degli atti di approvazione progetti.
1. In tema di opere pubbliche, l'immediata esecutività delle deliberazioni degli enti locali territoriali, prevista dall'art. 6 della L. 3 gennaio 1978 n. 1, si riferisce ai soli atti concernenti l'esecuzione delle opere, e quindi ai provvedimenti attuativi delle opere progettate, a cominciare dalla scelta del contraente; non si estende, pertanto, agli atti di approvazione dei progetti, cui è correlata la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, giacché per questi ultimi l'esecutività presuppone il superamento del prescritto controllo destinato a verificarne la legittimità.

1n. - L. 3 gennaio 1978 n. 1 - Art. 6 (Deliberazioni degli enti locali territoriali) - Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l' esecuzione delle opere di cui all'art. 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti locali predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.
(L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 6)R

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