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Sent.C. Cass. 21/11/2002, n. 16393

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1. Professionisti - Consigli di ordini o collegi - Elezioni - Reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati - Termine di presentazione - Fattispecie dottori commercialisti.
1. In materia di elezioni dei consigli degli ordini dei dottori commercialisti, l'art. 20 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1057, che ha approvato l'ordinamento della professione di dottore commercialista, ha riprodotto - per il contenzioso elettorale relativo a tale ordine professionale - la norma contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. Lgt 23 novembre 1944 n. 382 (che si riferisce a tutte le altre professioni di cui all'art. 1), la quale, stabilendo che - contro i risultati elettorali - ciascun professionista può proporre reclamo alla Commissione centrale (ora Consiglio nazionale) entro dieci giorni dalla proclamazione, prevede un atto introduttivo del relativo procedimento - che ha natura giurisdizionale - che equivale, nella forma, al ricorso, con la conseguenza che soggiace alla disciplina a questo riservata dall'ordinamento processuale e può ritenersi tempestivamente proposto solo quando, nel termine suddetto, sia stato effettivamente depositato o presentato al giudice competente, non essendo sufficiente la tempestività della sola spedizione postale.

Sulla elezione dei consigli degli ordini e collegi professionali ved. Cass. 14 gennaio 2002 n. 358 R 1,)Condizioni per l'impugnazione dei risultati in una procedura elettorale sdoppiata in due turni come quella per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini o dei collegi professionali; 2. Precisazioni sulle indicazioni nella scheda del voto per l'elezione del collegio dei geometri); 6 aprile 2001 n. 5153 R(Sul termine di presentazione del reclamo al Consiglio nazionale contro il risultato delle elezioni dei consigli degli ordini professionali).
(D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, artt. 1 e 6)

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