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Sent.C. Stato 20/12/2002, n. 7255

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1. Opere pubbliche - Concessione - Gara - Requisiti economici e tecnici - Limiti minimi ex art. 98 D.P.R. 99/554 - Limiti in concreto fissati dalla P.A. - Motivazione - Necessità.
1. Per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici l'Amministrazione fissa con adeguata motivazione i limiti dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alle gare - dei quali l'art. 98 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 stabilisce i valori minimi - che devono essere idonei e adeguati al concreto intervento che si dovrà realizzare. Pertanto l'Amministrazione non può immotivatamente dare prevalenza assoluta ad uno soltanto dei predetti requisiti rispetto agli altri; ed è quindi illegittima la clausola del bando di gara per la concessione della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione di parcheggi interrati, che richieda per la partecipazione alla gara il requisito economico finanziario di un capitale sociale non inferiore al 15% dell'investimento previsto (da raddoppiare per i concorrenti sforniti dei requisiti tecnico-finanziari), triplicando così senza alcuna motivazione il limite (5%) stabilito dall'art. 98 cit. e assegnando così irrragionevolmente, un valore preponderante al capitale sociale.


(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 98) R

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